manuale di autodifesa fiscale

Manuale di autodifesa fiscale

ad uso di lavoratori autonomi – non subordinati e non imprenditori

Il lavoratore autonomo: art.2222 codice civile

Una persona in carne ed ossa, senza alcuna registrazione presso l’agenzia delle entrate, puo’ lavorare in autonomia senza aderire ad alcuna organizzazione d’impresa. Puo’ lavorare da sola, senza collaboratori di alcun tipo, senza aver frequentato alcun corso, utilizzando macchinari propri. Non avendo partita iva non emette fattura. Se lavora per un’impresa (sostituto d’imposta) lavora in ritenuta d’acconto.

Non trovano più applicazione da tempo i limiti economici e di durata previsti dalla c.d. “Legge Biagi” (D.Lgs. n. 276/03, modificato dall’articolo 24 del D.L. n. 201/2011 c.d. “Legge Fornero“), ovvero durata max. di 30 giorni per committente nell’anno e max. 5.000 euro lorde di compensi. Tale disposizione, infatti, è stata abrogata a partire dal 25 giugno 2015, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015. Ad oggi, quindi, l’unico riferimento normativo è dato dall’art. 2222 del codice civile.

I redditi prodotti, sotto il profilo fiscale, vanno inseriti in dichiarazione alla voce “redditi diversi”.

Questo vale per la generalita’ dei lavori effettuabili da un singolo lavoratore autonomo

(carpenteria in legno, ferro, edilizia, costruzione muri a secco, fare un sito internet, senza organizzazione di impresa. Sono preclusi ad esempio il trasporto su gomma, il conferimento di rifiuti in discarica conto terzi per cui serve un formulario non rilasciabile ai lavoratori autonomi)

a che serve l’impresa?

Diverso e’ il caso della collaborazione tra piu’ soggetti per raggiungere uno scopo, o la condivisione di attrezzatura e macchinari. Fino a che un soggetto utilizza i propri macchinari, non ci sono problemi per quanto riguarda la sicurezza (posto che i macchinari siano revisionati). Ma ad esempio prestare un macchinario ad un terzo dal punto di vista della sicurezza pone dei problemi.

Anche collaborare all’interno di un cantiere pone dei problemi relativi alla sicurezza, le mansioni dei lavoratori autonomi devono essere infatti rigidamente separate per essere a posto con la normativa. E quando non lo sono, ad esempio per necessita’ del cantiere, si rende necessaria un’organizzazione di impresa, per coordinare i vari lavoratori (autonomi) nel rispetto delle normative di sicurezza.

Corsi e ricorsi

Sfatiamo, una volta per tutte, tante leggende relative ai corsi di formazione.

Questi sono obbligatori per i lavoratori dipendenti in quanto servono a “parare le terga” ai datori di lavoro in caso di incidente. Se un lavoratore dipendente si facesse male e non avesse il corso relativo alla mansione oggetto di incidente, sarebbero guaj seri … per il datore di lavoro. Mentre se il corso era “regolare” (corso online, o in presenza, “fuffa” ma con regolare attestato) allora meno problemi si pongono per il datore… i corsi in buona sostanza servono a tenere il culo al caldo ai datori e con una nozione reale di “sicurezza” non hanno molto a che vedere, specialmente dall’era covid in avanti in cui i corsi online “fuffa” sono parificati ai corsi in presenza.

L’attenzione alla sicurezza sul lavoro viene dalla formazione reale e non da quella fittizia. (da una conversazione avuta con un ispettore del lavoro)

Un lavoratore autonomo ha facolta’ di seguire i corsi obbligatori per i dipendenti. (D.lgs 81/08)

Nel caso di lavoratori autonomi, che tengono alla loro ghirba, il non avere datori di lavoro implica non avere orari stressanti o ritmi allucinanti. Gia’ questo li tiene alla larga da una serie non irrilevante di incidenti.

Quando un lavoratore autonomo non inserito in un’organizzazione di impresa si fa male, non ha alcuna copertura infortunistica.

Quando lavoratori autonomi si uniscono in cooperativa, collaborano all’organizzazione di impresa. Stipulano un’assicurazione infortunistica (inail) e nella cooperativa a cui hanno dato vita, tra le prime cose che dovranno fare e’ formarsi sul tema della sicurezza relativamente alle mansioni che via via potranno svolgere, sempre nel rispetto dell’autonomia decisionale dei singoli. Soci con capacita’ specifiche le condivideranno con chi ha meno esperienza, in un percorso di formazione reale. La sostanza di questa formazione reale dovra’ anche essere formalizzata, in modo da poterla esibire in caso di bisogno agli organi inquirenti… Cercare di coniugare forma e sostanza e’ sempre la bussola da seguire per evitare incomprensioni.

Una cooperativa di lavoratori autonomi e’ un’impresa in cui i soci decidono insieme quali cantieri aprire, ognuno da le proprie disponibilita’ per i diversi cantieri. Le specificita’ ed attitudini di ognuno si compongono insieme per ottenere il migliore risultato, nell’interesse della cooperativa – e dei soci.

Lavori agricoli

Chi effettua lavorazioni agricole genera reddito agrario e non reddito di impresa. Fino a 7000 euro di reddito agrario l’anno non vi sono obblighi di registrazione presso l’agenzia delle entrate, nessuna partita iva, nessuna iscrizione inps o inail.

Non avendo partita iva, non si puo’ fatturare. Se vendiamo i nostri prodotti o servizi agricoli ad un’impresa, questa dovra’ emettere autofattura indicando i nostri dati fiscali. Sulla base delle autofatture si dedurra’ l’eventuale superamento dei 7000 euro l’anno – i limiti dell’esonero contributivo-, ma per la vendita diretta non ci sono particolari adempimenti da seguire a parte tenere un registro (cartaceo) con le ricevute di vendita.

A questo reddito agrario potremmo (ma devo verificarlo) aggiungere altri 5000 euro di lavoro autonomo senza doverci iscrivere a nulla. Superati i 5000 euro di lavoro autonomo va fatta l’iscrizione all’inps – gestione separata – per il versamento dei contributi previdenziali. Non essendo il lavoratore autonomo tenuto all’iscrizione al registro delle imprese, non essendoci dunque organizzazione di impresa, non c’e’ un minimale contributivo annuo come invece accade per qualsiasi lavoratore autonomo “artigiano”, “commerciante” o “coltivatore diretto”.

I professionisti iscritti alla gestione separata pagano in base al fatturato, e gli vengono conteggiati ai fini della pensione i mesi versati…

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