Societa’ mutuo soccorso

Patto sociale di mutuo soccorso degli aderenti alla lega operai e contadini insubordinati

Organizzazione di una mutualita’ assistenziale nella forma originaria delle societa’ di mutuo soccorso, ovvero assumendosi il rischio e non esternalizzando a broker assicurativi il reperimento dei fondi necessari a coprire i costi dell’assistenza ai soci: il vecchio paradigma di una mutualita’ che non vuole tradire la radice del conflitto con il sistema affaristico dominante.

Coltivare insieme percorsi di autonomia implica, raggiunto un certo livello di maturita’, l’affrontare l’ambito del mutuo soccorso.

Ci si puo’ trovare spiazzati nell’ambito sanitario, quando si esce dai rigidi paletti dell’assistenza fornita dall’inail (ovvero la copertura esclusiva degli incidenti occorsi sul lavoro); o di essere impossibilitati a lavorare per le cause piu’ svariate, come successo con l’imposizione di segregazioni e confinamenti sanitari; o in difficolta’ per cause di altra natura.

E’ li che aver costituito una rete fiduciaria fa la differenza. Le societa’ di mutuo soccorso nascevano per mettere i lavoratori in grado di far fronte comune alle avversita’. Furono sciolte in epoca fascista per la loro attivita’ politica (sono state le societa’ di mutuo soccorso a dare origine alla camera del lavoro, e ai sindacati che ne avrebbero poi tradito integralmente le premesse) e sono state successivamente reintrodotte ma nella versione esclusivamente solidaristica, l’unica compatibile con la politica del rimpastone social-democratico che aveva tra i suoi punti fermi quel continuo esautorare ogni spinta politica non tesa alla conciliazione. A noi ricucire i fili spezzati … in vista di ulteriori possibili inasprimenti, tesi a limitare l’agibilita’ sociale di chi si ostinera’ a non prestare il fianco alla normalizzazione delle pratiche extra-legali, in atto da tempo nelle alte sfere della dirigenza e del paraStato.

Cantiere aperto “cercansi medici & operatori sanitari preferibilmente disorganici al sistema sanitario nazionale, per affrontare insieme le pandemie del futuro”

In via iniziale sceglieremo la strada piu’ semplice, ovvero quello della costituzione di una societa’ di mutuo soccorso che non costituisce fondi integrativi sanitari, per il semplice motivo che fino a 50.000 euro di contributi dei soci non ha obbligatorieta’ di iscrizione al registro delle imprese, e che potra’ dunque esercitare il proprio mutualismo entro quel limite. Poi si vedra’.

Segue una carrellata di riferimenti di legge e normative relative alla costituzione di Societa’ di mutuo soccorso.

Società di mutuo soccorso, cos’è

Potremmo definire le società di mutuo soccorso come delle organizzazioni costituite da persone, caratterizzate da finalità non di lucro. Queste organizzazioni si associano e conferiscono un contributo economico allo scopo principale di ottenere prestazioni di assistenza e sussidi, in particolari casi di bisogno. Questi ultimi sono regolamentati in modo specifico, secondo la normativa vigente.

Le società di mutuo soccorso sono dunque organizzazioni che promuovono il concetto e la cultura di mutua e mutualità: quest’ultima rappresenta infatti un valore universale della società e della vita comune degli uomini.

Ecco di seguito le principali caratteristiche di una società di mutuo soccorso:

  • Sono enti di beneficenza, senza scopo di lucro: queste organizzazioni nascono storicamente per affermare nella società un diritto universale, sostenuto dalla carità e dalla beneficenza. I soci di queste società sono tenuti al versamento di una quota o contributo annuo. L’entità di quest’ultimo sarà determinato dalla tipologia di prestazioni sottoscritte. La somma globale di tutti i contributi rappresenterà il patrimonio della società: parte del patrimonio verrà utilizzato per sostenere un singolo socio che si trova nelle necessità di bisogno, ovviamente sulla base di una serie di regole condivise
  • Sono aperte a tutta la collettività, secondo i rispettivi statuti: queste società non selezionano o discriminano i soci, per condizioni individuali o soggettive. Gli enti potranno semplicemente adottare delle regole di carattere generale, per garantire la sostenibilità del progetto societario e disincentivare associazioni con finalità opportunistiche.
  • Escludono ogni tipo di remunerazione di capitale: in queste società non vi sono azionisti da retribuire, ma solamente soci da sostenere in caso di bisogni indicati espressamente dal regolamento.
  • Garantiscono ad ogni socio l’assistenza a vita: il rapporto di associazione è esclusivamente volontario e non potrà essere interrotto unilateralmente da parte della società (per limiti di età, aggravamento del tasso di rischio, ovvero quando per ragioni di malattia, a volte anche cronica, il socio ricorrerà frequentemente al rimborso delle spese sanitarie o prestazioni
  • Non svolgono attività di impresa commerciale e non applicano il trasferimento del rischio: queste società operano esclusivamente in virtù del proprio principio solidaristico della ripartizione degli oneri. Il rapporto di mutuo soccorso rappresenta infatti un patto tra persone, regolato da vantaggi e obblighi specifici
  • Promuovono la partecipazione alla vita associativa: quest’ultima è improntata sulla conoscenza delle regole comuni, sulla assoluta trasparenza delle decisioni prese, e ancora sulla formazione e l’educazione. Gli amministratori di queste società dovranno sempre garantire ai propri soci la massima trasparenza degli atti e di ogni forma di rendicontazione. Tutti i soci potranno partecipare in modo democratico ai rispettivi organi societari, alla loro designazione, e ancora a tutte le scelte strategiche prese dalla società di mutuo soccorso, mediante lo strumento del voto.

Differenza tra polizze di mutuo soccorso e assicurazioni sanitarie

La principale differenza sostanziale tra un’assicurazione sanitaria e una polizza di mutuo soccorso è rappresentata dal fatto che quest’ultima non opera con scopo di lucro. In qualsiasi forma di assicurazione sanitaria privata vi è invece scopo di lucro da parte della compagnia di assicurazione: i relativi rischi verranno ripartiti tra gli assicurati, tenendo conto dei premi che verranno pagati dagli assicurati stessi.

In una società di mutuo soccorso, i rischi individuali verranno invece trasferiti sulla rispettiva base collettiva costruita. Per tale ragione non vi sarà alcun profitto, aspetto che invece caratterizza i contratti di assicurazioni privati a premio.

In una società di mutuo soccorso, il rapporto associativo sarà espressione di volontà individuale di singole persone, volontà collettiva (non contrattualizzata) di gruppi di lavoratori e da ultimo di volontà mediata da una contrattazione. Per quest’ultima si intende il compito della società di mutuo soccorso di rappresentare una sorta di ponte di congiunzione tra la società civile e il mondo del lavoro.

Da ultimo è importante precisare che la normativa vigente in materia di sanità integrativa riconosce le società di mutuo soccorso come fonti istitutive e gestori di fondi sanitari integrativi del Ssn.

Legge 15 aprile 1886, n. 3818

(Gazz. Uff. 29 prile 1886, n. 100)

Costituzione legale delle società di mutuo soccorso

Per le integrazioni alla presente, vedi anche la Legge 22 ottobre 1986, n. 742 “ Nuove norme per l’esercizio delle assicurazioni private sulla vita” Legge abrogata dall’articolo 354 del D.lgs. 7 settembre 2005, n, 209 Codice delle Assicurazioni private.

Articolo 1

Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui aldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Articolo 2
Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.
Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere attività di impresa.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell’articolo 1 sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

Articolo 3

La costituzione della società e l’approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli artt. 11 e 12 di questa legge, sotto l’osservanza dell’art. 136 del codice di commercio.

Lo statuto deve determinare espressamente:

La sede della società;

I fini per i quali è costituita;

Le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci;

i doveri che i soci contraggono, e i diritti che acquistano;

Le norme e le cautele per l’impiego e la conservazione del patrimonio sociale;

Le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni;

L’obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci;

La formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;
La costituzione della rappresentanza della società, in giudizio e fuori;

Le particolari cautele con cui possono essere deliberati lo scioglimento, la proroga della società e le modificazioni dello statuto, sempreché le medesime non siano contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all’ articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti. È ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.

Articolo 4

La domanda per la registrazione della società sarà presentata alla cancelleria del tribunale civile insieme a copia autentica dell’atto costitutivo e degli statuti.

Il tribunale verificato l’adempimento delle condizioni volute dalla presente legge, ordina la trascrizione e l’affissione degli statuti nei modi e nelle forme stabilite dall’articolo 91 del codice di commercio.

Adempiute queste formalità, la società ha conseguita la personalità giuridica e costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei soci.

I cambiamenti dall’atto costitutivo o dello statuto, non avranno effetto fino a che non sieno compiute le stesse formalità prescritte per la prima costituzione.

Articolo 5

Gli amministratori di una società debbono essere iscritti fra i soci effettivi di essa.
Essi sono mandatari temporanei revocabili senza obbligo di dare cauzione, salvo che sia richiesta da speciale disposizione degli statuti;

Essi sono personalmente e solidalmente responsabili:

Dell’adempimento dei doveri inerenti al loro mandato;

Della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali;

Della piena osservanza degli statuti sociali.

Tale responsabilità per gli atti di omissione degli amministratori, non ricadrà sopra quello di essi che avesse fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni dandone notizia immediata per iscritto ai sindaci.

Non sarà responsabile nemmeno quell’amministratore che non abbia preso parte per assenza giustificata, alla deliberazione da cui la responsabilità scaturisce.
Oltre alla responsabilità civile, gli amministratori, direttori, sindaci o liquidatori della società di mutuo soccorso, che abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della società o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali od in relazioni rivolte all’assemblea generale od al tribunale saranno puniti colla pena di lire 20.000, salvo le maggiori stabilite dal codice penale.

Articolo 6

Quando siavi fondato sospetto di grave irregolarità nell’adempimento degli obblighi degli amministratori o dei sindaci delle società di mutuo soccorso, registrate in conformità di questa legge, i soci in numero non minore del ventesimo di quelli iscritti nella società, possono denunziare i fatti al tribunale civile.

Questo, ove trovi fondata l’accusa provvederà in conformità al disposto dell’art. 153 del codice di commercio, meno per la cauzione dei richiedenti.

Articolo 7

Qualora una società di mutuo soccorso contravvenisse all’art. 2 della presente legge, il tribunale civile sulla istanza del pubblico ministero o di alcuno dei soci, la inviterà a conformarvisi entro un termine non maggiore di quindici giorni.
Decorso inutilmente questo termine il tribunale civile, dietro citazione della rappresentanza della società, ordinerà la radiazione della stessa dal registro delle società legalmente costituite.

Articolo 8

I lasciti o le donazioni che una società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Se la società fosse liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle opere pie.
In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 9

Le società di mutuo soccorso registrate in conformità alla presente legge, godono:
1. L’esenzione dalle tasse di bollo e registro conferita alle società cooperative dall’art. 228 del codice di commercio;

2. La esenzione dalla tassa sulle assicurazioni, e dall’imposta di ricchezza mobile come all’art. 8 del testo unico delle leggi d’imposta sui redditi della ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021;

3. La parificazione alle opere pie pel gratuito patrocinio, per la esenzione dalle tasse di bollo e registro e per la misura dell’imposta di successione o di trasmissione per atti tra vivi;
4. La esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle società ai soci.

Articolo 10

Le società registrate dovranno trasmettere al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per mezzo del sindaco del comune in cui risiedono, una copia dei propri statuti e del resoconto di ciascun anno. Dovranno pure trasmettere allo stesso ministero le notizie statistiche, che fossero ad esse domandate.

Articolo 11

Le società di mutuo soccorso già esistenti al momento della promulgazione della presente e già erette in corpo morale, per ottenere la registrazione e i vantaggi da essa conseguenti, dovranno farne domanda, riformando, se occorre, il proprio statuto in conformità dell’articolo 3 di questa legge.

Articolo 12

Le società già esistenti al momento della promulgazione della presente legge, e non riconosciute come corpi morali, il cui statuto sia conforme alle disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 3, presenteranno unitamente alla domanda di registrazione, una copia autentica di esso, restando dispensate da ogni formalità di costituzione sociale.
Le società pure esistenti al momento della promulgazione di questa legge, il cui statuto non sia conforme ai suddetti articoli, saranno anche esse dispensate dalle formalità di costituzione, ma dovranno riformare lo statuto stesso in assemblea generale espressamente convocata. Unitamente alla domanda di registrazione, esse presenteranno una copia autentica dello statuto così riformato, ed una copia del processo verbale dell’assemblea, nella quale furono approvate le riforme.

Le attività e passività di tali società dovranno essere nel termine di mesi sei trasferite nel nome del nuovo ente collettivo e per gli atti a tale scopo necessari, verrà applicata l’esenzione di cui all’articolo 9.

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Fondi sanitari e integrativi: l’evoluzione della normativa

di Fabio Florianello

Analisi, studi, report e convegni. I Fondi Sanitari Integrativi sono al centro di grande interesse e non solo economico. Ma anche di grande confusione. Ecco il punto sulla normativa che li riguarda

08 SET – Fin dalla legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, il Legislatore si è reso conto delle eterogenee realtà di assistenza privata e volontaria riconoscendo al cittadino la possibilità di fare ricorso ad una “integrazione” delle prestazioni erogate dal sistema pubblico non solo attraverso il ricorso diretto al mercato sanitario, ma anche mediante la partecipazione alla mutualità volontaria (Legge 833/1978, art. 46: “La mutualità volontaria è libera…”).

Tuttavia, per avere una vera e propria norma occorre attendere il D.Lgs. 502/1992 che all’articolo 9 istituisce per la prima volta i cosiddetti fondi sanitari integrativi quali “forme differenziate di assistenza”.

Il fine perseguito era di porre le basi per un “secondo livello di assistenza sanitaria” in grado di rappresentare una significativa “integrazione” alle forme assistenziali erogate dal S.S.N.

Con il D.Lgs. 517/1993, all’art. 10, vengono in seguito descritte le prestazioni che potevano essere erogate da un fondo sanitario integrativo. Tali prestazioni, definite come “aggiuntive” rispetto a quelle fornite dal SSN, avrebbero dovuto avere ulteriore specificazione in un decreto ministeriale la cui promulgazione era prevista entro 120 giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 517 del 1993. La mancata emanazione di tale decreto ha impedito che la normativa trovasse una chiara applicazione.


Il Legislatore è quindi tornato sulla materia dei fondi sanitari con la riforma ter o riforma Bindi (D.Lgs n. 229/99) in attuazione della legge delega n. 419 del 1998). Tale provvedimento modifica l’articolo 9 del D.Lgs. 502/1992 introducendo la “tipologia” dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, i cosiddetti fondi “doc”, il cui fine è quello di preservare le caratteristiche di solidarietà e universalismo della sanità pubblica e allo stesso tempo incoraggiare la copertura di servizi integrativi con prestazioni eccedenti i LEA attraverso l’assistenza privata.

I fondi integrativi “doc” vengono pensati come complementari alla sanità pubblica, permettendo di garantire una copertura su base collettiva per tutte le prestazioni non garantite dal SSN o che sono anche solo parzialmente a carico delle famiglie. Tali fondi sono caratterizzati da tre elementi: (i) non selezione dei rischi sanitari; (ii) non discriminazione nei premi da pagare; (iii) non concorrenza con il Servizio Sanitario Nazionale (o meglio “concorrenza limitata” in quanto possono offrire prestazioni sostitutive purché svolte esclusivamente nell’ambito della libera professione intramuraria).

Contestualmente vengono definiti “non doc” i fondi che non hanno l’obbligo di rispettare i vincoli appena elencati e che quindi possono offrire anche prestazioni sostitutive rispetto a quelle del servizio pubblico ricadenti nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Il comma 2, art. 9, D.Lgs. 229/1999 prevede che un fondo di “nuova istituzione” possa essere definito “doc” soltanto qualora indichi espressamente nella propria denominazione la definizione “integrativo del Servizio Sanitario Nazionale”. È fatto quindi divieto di utilizzare tale espressione con riferimento a fondi istituiti per finalità diverse da quelle proprie dei fondi tipizzati dal decreto 229/1999.

 Il D.M. Turco del 31 marzo 2008, dopo quasi dieci anni, rappresenta il primo provvedimento normativo che riconosce espressamente l’esistenza dei fondi diversi da quelli tipizzati dal D.Lgs. 229 consentendo il superamento della definizione “fondi non doc”, indicandoli come “enti, casse, società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale” e, al contempo, individuando sia il loro ambito di intervento, sia quello dei Fondi Sanitari Integrativi del SSN.

In particolare, l’articolo 1 del suddetto decreto estende gli ambiti di intervento dei fondi ex articolo 9 d.lgs. n. 502 del 1992 (integrativi) nei limiti in cui non siano ricompresi nei LEA:
(i) prestazioni sociosanitarie; (ii) spese sostenute dall’assistito per le prestazioni sociali erogate nell’ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili; (iii) prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente; (iv) prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.


Ulteriore novità riguarda l’istituzione dell’Anagrafe dei fondi sanitari presso il Ministero della Salute in cui sono censiti tutti i fondi sanitari integrativi del S.S.N. nonché gli enti, casse, società di mutuo soccorso aventi fine esclusivamente assistenziale
 

L’ultimo intervento normativo in materia di assistenza sanitaria integrativa è il D.M. del 27 ottobre 2009 (Decreto Sacconi) che modifica e integra il Decreto Turco al fine di rilanciare i fondi integrativi distinguendoli da Enti, Casse e Società di mutuo soccorso, specificandone ulteriormente ambiti di applicazione, procedure e modalità di funzionamento: i) Fondi Sanitari Integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; ii) Enti, Casse e Società di Mutuo Soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 Attualmente il sistema dei Fondi sanitari è caratterizzato dalla distinzione tra “fondi ex art. 9 (Integrativi)” e “enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale”
 
Il Ministero della Salute ha ribadito questa distinzione dal punto di vista civilistico e fiscale e ne ha tracciato una netta linea di demarcazione. La differenza tra i “fondi sanitari integrativi” e gli “enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale” consiste proprio nel fatto che i primi, come detto, sono finalizzati all’erogazione di prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza (prestazioni integrative), mentre i secondi possono finanziare anche prestazioni sostitutive rispetto a quelle già erogate dal Servizio sanitario nazionale”.
 
In quest’ottica per chi aderisce a un fondo sanitario integrativo in forma individuale e volontaria (è il caso di pensionati, lavoratori autonomi, liberi professionisti o inoccupati) il contributo di adesione versato dall’iscritto concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e quindi solo le spese mediche sono detraibili dalle imposte nella misura del 19% per la parte eccedente 129,11 euro.

Diverso il caso, invece, dei lavoratori dipendenti che aderiscono a un fondo previsto da un contratto, accordo o regolamento aziendale. In questo scenario i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale non concorrono a formare il reddito di lavoro e vanno in deduzione per un importo massimo di 3.615,20 euro.

Tuttavia, alla luce della Normativa attuale e di una chiara regolamentazione, la discussione sui Fondi Sanitari rimane aperta: equivoci tra un regime di prestazioni integrative o sostitutive, frammentazione ed eterogeneità dell’offerta, scarsa attenzione all’appropriatezza, diffusa trascuratezza nei riguardi della cronicità e dell’autosufficienza, agevolazioni fiscali da rivedere costituiscono delle criticità irrisolte. Soprattutto in un clima di sottofinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale che finisce per danneggiare entrambi.

 
 
Fabio Florianello

Componente Esecutivo Nazionale ANAAO ASSOMED


08 settembre 2018

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Contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso ed altre erogazioni liberali: cosa cambia dal 2018

Gianluigi Degan

La legge di riforma del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 03.07.2017 n. 117, con l’introduzione dell’art. 83 del Tuir, ha revisionato l’articolato sistema di detrazioni e deduzioni in vigore, razionalizzando le misure agevolative ed ampliandone l’ambito soggettivo. In particolare, al comma 5, ha introdotto anche una nuova detrazione per i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso.

La riforma ha inteso favorire l’afflusso di beni e risorse finanziarie derivanti da atti di liberalità agli Enti meritevoli del Terzo Settore.

L’efficacia delle norme sarebbe subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ed all’operatività del nuovo Registro, ma il legislatore ha scelto di anticiparne l’entrata in vigore al 01.01.2018 per fornire nuovi e maggiori incentivi agli Enti rispetto alla disciplina previgente.

Vediamo in sintesi le principali novità.

Erogazioni liberali

Profilo soggettivo

La riforma intende superare la distinzione tra Enti commerciali e non commerciali valorizzando lo svolgimento di attività di interesse generale ed il reinvestimento degli utili o avanzi di gestione.

Beneficiari ed ammontare

Persone fisiche:
• detrazione del 30% per erogazioni liberali sia in denaro che in natura (beni) a favore degli Enti del Terzo Settore nel limite di € 30.000 per ciascun anno; l’erogazione in denaro deve avvenire attraverso mezzi tracciabili di pagamento e quella in natura attende l’individuazione dei beni agevolabili da parte di un decreto del Ministero del Lavoro; se l’Ente beneficiario è un’Organizzazione di Volontariato (ODV) la detrazione è incrementata al 35% solo per le erogazioni in denaro rimanendo del 30% per quelle in natura.

Persone fisiche (in alternativa alla detrazione precedente) Enti o società:
• deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo con la possibilità, se la deduzione supera il reddito complessivo netto (una volta utilizzate tutte le altre deduzioni), di riportare l’eccedenza in deduzione dal reddito nei quattro anni successi sino a concorrenza del suo ammontare.

Contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso

La riforma introduce una nuova detrazione che va a sostituire quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-bis) del Tuir ora abrogata.

Beneficiari ed ammontare

Per i versamenti effettuati dai Soci persone fisiche, Enti o società (prima solo persone fisiche):
• detrazione sempre del 19% per un importo non superiore ad € 1.300 versati ad Enti di mutuo soccorso che operano nei seguenti settori:
a) erogano trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
b) erogano sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogano servizi di assistenza familiare o contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogano contributi economici e servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Va infine evidenziato, per quanto previsto dall’art. 83, comma 6, che per fruire dei vantaggi fiscali è necessario che l’Ente beneficiario utilizzi le liberalità ricevute per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Gianluigi Degan – Centro Studi CGN

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