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Societa’ mutuo soccorso

Patto sociale di mutuo soccorso degli aderenti alla lega operai e contadini insubordinati

Organizzazione di una mutualita’ assistenziale nella forma originaria delle societa’ di mutuo soccorso, ovvero assumendosi il rischio e non esternalizzando a broker assicurativi il reperimento dei fondi necessari a coprire i costi dell’assistenza ai soci: il vecchio paradigma di una mutualita’ che non vuole tradire la radice del conflitto con il sistema affaristico dominante.

Coltivare insieme percorsi di autonomia implica, raggiunto un certo livello di maturita’, l’affrontare l’ambito del mutuo soccorso.

Ci si puo’ trovare spiazzati nell’ambito sanitario, quando si esce dai rigidi paletti dell’assistenza fornita dall’inail (ovvero la copertura esclusiva degli incidenti occorsi sul lavoro); o di essere impossibilitati a lavorare per le cause piu’ svariate, come successo con l’imposizione di segregazioni e confinamenti sanitari; o in difficolta’ per cause di altra natura.

E’ li che aver costituito una rete fiduciaria fa la differenza. Le societa’ di mutuo soccorso nascevano per mettere i lavoratori in grado di far fronte comune alle avversita’. Furono sciolte in epoca fascista per la loro attivita’ politica (sono state le societa’ di mutuo soccorso a dare origine alla camera del lavoro, e ai sindacati che ne avrebbero poi tradito integralmente le premesse) e sono state successivamente reintrodotte ma nella versione esclusivamente solidaristica, l’unica compatibile con la politica del rimpastone social-democratico che aveva tra i suoi punti fermi quel continuo esautorare ogni spinta politica non tesa alla conciliazione. A noi ricucire i fili spezzati … in vista di ulteriori possibili inasprimenti, tesi a limitare l’agibilita’ sociale di chi si ostinera’ a non prestare il fianco alla normalizzazione delle pratiche extra-legali, in atto da tempo nelle alte sfere della dirigenza e del paraStato.

Cantiere aperto “cercansi medici & operatori sanitari preferibilmente disorganici al sistema sanitario nazionale, per affrontare insieme le pandemie del futuro”

In via iniziale sceglieremo la strada piu’ semplice, ovvero quello della costituzione di una societa’ di mutuo soccorso che non costituisce fondi integrativi sanitari, per il semplice motivo che fino a 50.000 euro di contributi dei soci non ha obbligatorieta’ di iscrizione al registro delle imprese, e che potra’ dunque esercitare il proprio mutualismo entro quel limite. Poi si vedra’.

Segue una carrellata di riferimenti di legge e normative relative alla costituzione di Societa’ di mutuo soccorso.

Società di mutuo soccorso, cos’è

Potremmo definire le società di mutuo soccorso come delle organizzazioni costituite da persone, caratterizzate da finalità non di lucro. Queste organizzazioni si associano e conferiscono un contributo economico allo scopo principale di ottenere prestazioni di assistenza e sussidi, in particolari casi di bisogno. Questi ultimi sono regolamentati in modo specifico, secondo la normativa vigente.

Le società di mutuo soccorso sono dunque organizzazioni che promuovono il concetto e la cultura di mutua e mutualità: quest’ultima rappresenta infatti un valore universale della società e della vita comune degli uomini.

Ecco di seguito le principali caratteristiche di una società di mutuo soccorso:

  • Sono enti di beneficenza, senza scopo di lucro: queste organizzazioni nascono storicamente per affermare nella società un diritto universale, sostenuto dalla carità e dalla beneficenza. I soci di queste società sono tenuti al versamento di una quota o contributo annuo. L’entità di quest’ultimo sarà determinato dalla tipologia di prestazioni sottoscritte. La somma globale di tutti i contributi rappresenterà il patrimonio della società: parte del patrimonio verrà utilizzato per sostenere un singolo socio che si trova nelle necessità di bisogno, ovviamente sulla base di una serie di regole condivise
  • Sono aperte a tutta la collettività, secondo i rispettivi statuti: queste società non selezionano o discriminano i soci, per condizioni individuali o soggettive. Gli enti potranno semplicemente adottare delle regole di carattere generale, per garantire la sostenibilità del progetto societario e disincentivare associazioni con finalità opportunistiche.
  • Escludono ogni tipo di remunerazione di capitale: in queste società non vi sono azionisti da retribuire, ma solamente soci da sostenere in caso di bisogni indicati espressamente dal regolamento.
  • Garantiscono ad ogni socio l’assistenza a vita: il rapporto di associazione è esclusivamente volontario e non potrà essere interrotto unilateralmente da parte della società (per limiti di età, aggravamento del tasso di rischio, ovvero quando per ragioni di malattia, a volte anche cronica, il socio ricorrerà frequentemente al rimborso delle spese sanitarie o prestazioni
  • Non svolgono attività di impresa commerciale e non applicano il trasferimento del rischio: queste società operano esclusivamente in virtù del proprio principio solidaristico della ripartizione degli oneri. Il rapporto di mutuo soccorso rappresenta infatti un patto tra persone, regolato da vantaggi e obblighi specifici
  • Promuovono la partecipazione alla vita associativa: quest’ultima è improntata sulla conoscenza delle regole comuni, sulla assoluta trasparenza delle decisioni prese, e ancora sulla formazione e l’educazione. Gli amministratori di queste società dovranno sempre garantire ai propri soci la massima trasparenza degli atti e di ogni forma di rendicontazione. Tutti i soci potranno partecipare in modo democratico ai rispettivi organi societari, alla loro designazione, e ancora a tutte le scelte strategiche prese dalla società di mutuo soccorso, mediante lo strumento del voto.

Differenza tra polizze di mutuo soccorso e assicurazioni sanitarie

La principale differenza sostanziale tra un’assicurazione sanitaria e una polizza di mutuo soccorso è rappresentata dal fatto che quest’ultima non opera con scopo di lucro. In qualsiasi forma di assicurazione sanitaria privata vi è invece scopo di lucro da parte della compagnia di assicurazione: i relativi rischi verranno ripartiti tra gli assicurati, tenendo conto dei premi che verranno pagati dagli assicurati stessi.

In una società di mutuo soccorso, i rischi individuali verranno invece trasferiti sulla rispettiva base collettiva costruita. Per tale ragione non vi sarà alcun profitto, aspetto che invece caratterizza i contratti di assicurazioni privati a premio.

In una società di mutuo soccorso, il rapporto associativo sarà espressione di volontà individuale di singole persone, volontà collettiva (non contrattualizzata) di gruppi di lavoratori e da ultimo di volontà mediata da una contrattazione. Per quest’ultima si intende il compito della società di mutuo soccorso di rappresentare una sorta di ponte di congiunzione tra la società civile e il mondo del lavoro.

Da ultimo è importante precisare che la normativa vigente in materia di sanità integrativa riconosce le società di mutuo soccorso come fonti istitutive e gestori di fondi sanitari integrativi del Ssn.

Legge 15 aprile 1886, n. 3818

(Gazz. Uff. 29 prile 1886, n. 100)

Costituzione legale delle società di mutuo soccorso

Per le integrazioni alla presente, vedi anche la Legge 22 ottobre 1986, n. 742 “ Nuove norme per l’esercizio delle assicurazioni private sulla vita” Legge abrogata dall’articolo 354 del D.lgs. 7 settembre 2005, n, 209 Codice delle Assicurazioni private.

Articolo 1

Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui aldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Articolo 2
Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.
Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere attività di impresa.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell’articolo 1 sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

Articolo 3

La costituzione della società e l’approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli artt. 11 e 12 di questa legge, sotto l’osservanza dell’art. 136 del codice di commercio.

Lo statuto deve determinare espressamente:

La sede della società;

I fini per i quali è costituita;

Le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci;

i doveri che i soci contraggono, e i diritti che acquistano;

Le norme e le cautele per l’impiego e la conservazione del patrimonio sociale;

Le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni;

L’obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci;

La formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;
La costituzione della rappresentanza della società, in giudizio e fuori;

Le particolari cautele con cui possono essere deliberati lo scioglimento, la proroga della società e le modificazioni dello statuto, sempreché le medesime non siano contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all’ articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti. È ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.

Articolo 4

La domanda per la registrazione della società sarà presentata alla cancelleria del tribunale civile insieme a copia autentica dell’atto costitutivo e degli statuti.

Il tribunale verificato l’adempimento delle condizioni volute dalla presente legge, ordina la trascrizione e l’affissione degli statuti nei modi e nelle forme stabilite dall’articolo 91 del codice di commercio.

Adempiute queste formalità, la società ha conseguita la personalità giuridica e costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei soci.

I cambiamenti dall’atto costitutivo o dello statuto, non avranno effetto fino a che non sieno compiute le stesse formalità prescritte per la prima costituzione.

Articolo 5

Gli amministratori di una società debbono essere iscritti fra i soci effettivi di essa.
Essi sono mandatari temporanei revocabili senza obbligo di dare cauzione, salvo che sia richiesta da speciale disposizione degli statuti;

Essi sono personalmente e solidalmente responsabili:

Dell’adempimento dei doveri inerenti al loro mandato;

Della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali;

Della piena osservanza degli statuti sociali.

Tale responsabilità per gli atti di omissione degli amministratori, non ricadrà sopra quello di essi che avesse fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni dandone notizia immediata per iscritto ai sindaci.

Non sarà responsabile nemmeno quell’amministratore che non abbia preso parte per assenza giustificata, alla deliberazione da cui la responsabilità scaturisce.
Oltre alla responsabilità civile, gli amministratori, direttori, sindaci o liquidatori della società di mutuo soccorso, che abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della società o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali od in relazioni rivolte all’assemblea generale od al tribunale saranno puniti colla pena di lire 20.000, salvo le maggiori stabilite dal codice penale.

Articolo 6

Quando siavi fondato sospetto di grave irregolarità nell’adempimento degli obblighi degli amministratori o dei sindaci delle società di mutuo soccorso, registrate in conformità di questa legge, i soci in numero non minore del ventesimo di quelli iscritti nella società, possono denunziare i fatti al tribunale civile.

Questo, ove trovi fondata l’accusa provvederà in conformità al disposto dell’art. 153 del codice di commercio, meno per la cauzione dei richiedenti.

Articolo 7

Qualora una società di mutuo soccorso contravvenisse all’art. 2 della presente legge, il tribunale civile sulla istanza del pubblico ministero o di alcuno dei soci, la inviterà a conformarvisi entro un termine non maggiore di quindici giorni.
Decorso inutilmente questo termine il tribunale civile, dietro citazione della rappresentanza della società, ordinerà la radiazione della stessa dal registro delle società legalmente costituite.

Articolo 8

I lasciti o le donazioni che una società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Se la società fosse liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle opere pie.
In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 9

Le società di mutuo soccorso registrate in conformità alla presente legge, godono:
1. L’esenzione dalle tasse di bollo e registro conferita alle società cooperative dall’art. 228 del codice di commercio;

2. La esenzione dalla tassa sulle assicurazioni, e dall’imposta di ricchezza mobile come all’art. 8 del testo unico delle leggi d’imposta sui redditi della ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021;

3. La parificazione alle opere pie pel gratuito patrocinio, per la esenzione dalle tasse di bollo e registro e per la misura dell’imposta di successione o di trasmissione per atti tra vivi;
4. La esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle società ai soci.

Articolo 10

Le società registrate dovranno trasmettere al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per mezzo del sindaco del comune in cui risiedono, una copia dei propri statuti e del resoconto di ciascun anno. Dovranno pure trasmettere allo stesso ministero le notizie statistiche, che fossero ad esse domandate.

Articolo 11

Le società di mutuo soccorso già esistenti al momento della promulgazione della presente e già erette in corpo morale, per ottenere la registrazione e i vantaggi da essa conseguenti, dovranno farne domanda, riformando, se occorre, il proprio statuto in conformità dell’articolo 3 di questa legge.

Articolo 12

Le società già esistenti al momento della promulgazione della presente legge, e non riconosciute come corpi morali, il cui statuto sia conforme alle disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 3, presenteranno unitamente alla domanda di registrazione, una copia autentica di esso, restando dispensate da ogni formalità di costituzione sociale.
Le società pure esistenti al momento della promulgazione di questa legge, il cui statuto non sia conforme ai suddetti articoli, saranno anche esse dispensate dalle formalità di costituzione, ma dovranno riformare lo statuto stesso in assemblea generale espressamente convocata. Unitamente alla domanda di registrazione, esse presenteranno una copia autentica dello statuto così riformato, ed una copia del processo verbale dell’assemblea, nella quale furono approvate le riforme.

Le attività e passività di tali società dovranno essere nel termine di mesi sei trasferite nel nome del nuovo ente collettivo e per gli atti a tale scopo necessari, verrà applicata l’esenzione di cui all’articolo 9.

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Fondi sanitari e integrativi: l’evoluzione della normativa

di Fabio Florianello

Analisi, studi, report e convegni. I Fondi Sanitari Integrativi sono al centro di grande interesse e non solo economico. Ma anche di grande confusione. Ecco il punto sulla normativa che li riguarda

08 SET – Fin dalla legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, il Legislatore si è reso conto delle eterogenee realtà di assistenza privata e volontaria riconoscendo al cittadino la possibilità di fare ricorso ad una “integrazione” delle prestazioni erogate dal sistema pubblico non solo attraverso il ricorso diretto al mercato sanitario, ma anche mediante la partecipazione alla mutualità volontaria (Legge 833/1978, art. 46: “La mutualità volontaria è libera…”).

Tuttavia, per avere una vera e propria norma occorre attendere il D.Lgs. 502/1992 che all’articolo 9 istituisce per la prima volta i cosiddetti fondi sanitari integrativi quali “forme differenziate di assistenza”.

Il fine perseguito era di porre le basi per un “secondo livello di assistenza sanitaria” in grado di rappresentare una significativa “integrazione” alle forme assistenziali erogate dal S.S.N.

Con il D.Lgs. 517/1993, all’art. 10, vengono in seguito descritte le prestazioni che potevano essere erogate da un fondo sanitario integrativo. Tali prestazioni, definite come “aggiuntive” rispetto a quelle fornite dal SSN, avrebbero dovuto avere ulteriore specificazione in un decreto ministeriale la cui promulgazione era prevista entro 120 giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 517 del 1993. La mancata emanazione di tale decreto ha impedito che la normativa trovasse una chiara applicazione.


Il Legislatore è quindi tornato sulla materia dei fondi sanitari con la riforma ter o riforma Bindi (D.Lgs n. 229/99) in attuazione della legge delega n. 419 del 1998). Tale provvedimento modifica l’articolo 9 del D.Lgs. 502/1992 introducendo la “tipologia” dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, i cosiddetti fondi “doc”, il cui fine è quello di preservare le caratteristiche di solidarietà e universalismo della sanità pubblica e allo stesso tempo incoraggiare la copertura di servizi integrativi con prestazioni eccedenti i LEA attraverso l’assistenza privata.

I fondi integrativi “doc” vengono pensati come complementari alla sanità pubblica, permettendo di garantire una copertura su base collettiva per tutte le prestazioni non garantite dal SSN o che sono anche solo parzialmente a carico delle famiglie. Tali fondi sono caratterizzati da tre elementi: (i) non selezione dei rischi sanitari; (ii) non discriminazione nei premi da pagare; (iii) non concorrenza con il Servizio Sanitario Nazionale (o meglio “concorrenza limitata” in quanto possono offrire prestazioni sostitutive purché svolte esclusivamente nell’ambito della libera professione intramuraria).

Contestualmente vengono definiti “non doc” i fondi che non hanno l’obbligo di rispettare i vincoli appena elencati e che quindi possono offrire anche prestazioni sostitutive rispetto a quelle del servizio pubblico ricadenti nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Il comma 2, art. 9, D.Lgs. 229/1999 prevede che un fondo di “nuova istituzione” possa essere definito “doc” soltanto qualora indichi espressamente nella propria denominazione la definizione “integrativo del Servizio Sanitario Nazionale”. È fatto quindi divieto di utilizzare tale espressione con riferimento a fondi istituiti per finalità diverse da quelle proprie dei fondi tipizzati dal decreto 229/1999.

 Il D.M. Turco del 31 marzo 2008, dopo quasi dieci anni, rappresenta il primo provvedimento normativo che riconosce espressamente l’esistenza dei fondi diversi da quelli tipizzati dal D.Lgs. 229 consentendo il superamento della definizione “fondi non doc”, indicandoli come “enti, casse, società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale” e, al contempo, individuando sia il loro ambito di intervento, sia quello dei Fondi Sanitari Integrativi del SSN.

In particolare, l’articolo 1 del suddetto decreto estende gli ambiti di intervento dei fondi ex articolo 9 d.lgs. n. 502 del 1992 (integrativi) nei limiti in cui non siano ricompresi nei LEA:
(i) prestazioni sociosanitarie; (ii) spese sostenute dall’assistito per le prestazioni sociali erogate nell’ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili; (iii) prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente; (iv) prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.


Ulteriore novità riguarda l’istituzione dell’Anagrafe dei fondi sanitari presso il Ministero della Salute in cui sono censiti tutti i fondi sanitari integrativi del S.S.N. nonché gli enti, casse, società di mutuo soccorso aventi fine esclusivamente assistenziale
 

L’ultimo intervento normativo in materia di assistenza sanitaria integrativa è il D.M. del 27 ottobre 2009 (Decreto Sacconi) che modifica e integra il Decreto Turco al fine di rilanciare i fondi integrativi distinguendoli da Enti, Casse e Società di mutuo soccorso, specificandone ulteriormente ambiti di applicazione, procedure e modalità di funzionamento: i) Fondi Sanitari Integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; ii) Enti, Casse e Società di Mutuo Soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 Attualmente il sistema dei Fondi sanitari è caratterizzato dalla distinzione tra “fondi ex art. 9 (Integrativi)” e “enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale”
 
Il Ministero della Salute ha ribadito questa distinzione dal punto di vista civilistico e fiscale e ne ha tracciato una netta linea di demarcazione. La differenza tra i “fondi sanitari integrativi” e gli “enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale” consiste proprio nel fatto che i primi, come detto, sono finalizzati all’erogazione di prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza (prestazioni integrative), mentre i secondi possono finanziare anche prestazioni sostitutive rispetto a quelle già erogate dal Servizio sanitario nazionale”.
 
In quest’ottica per chi aderisce a un fondo sanitario integrativo in forma individuale e volontaria (è il caso di pensionati, lavoratori autonomi, liberi professionisti o inoccupati) il contributo di adesione versato dall’iscritto concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e quindi solo le spese mediche sono detraibili dalle imposte nella misura del 19% per la parte eccedente 129,11 euro.

Diverso il caso, invece, dei lavoratori dipendenti che aderiscono a un fondo previsto da un contratto, accordo o regolamento aziendale. In questo scenario i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale non concorrono a formare il reddito di lavoro e vanno in deduzione per un importo massimo di 3.615,20 euro.

Tuttavia, alla luce della Normativa attuale e di una chiara regolamentazione, la discussione sui Fondi Sanitari rimane aperta: equivoci tra un regime di prestazioni integrative o sostitutive, frammentazione ed eterogeneità dell’offerta, scarsa attenzione all’appropriatezza, diffusa trascuratezza nei riguardi della cronicità e dell’autosufficienza, agevolazioni fiscali da rivedere costituiscono delle criticità irrisolte. Soprattutto in un clima di sottofinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale che finisce per danneggiare entrambi.

 
 
Fabio Florianello

Componente Esecutivo Nazionale ANAAO ASSOMED


08 settembre 2018

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Contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso ed altre erogazioni liberali: cosa cambia dal 2018

Gianluigi Degan

La legge di riforma del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 03.07.2017 n. 117, con l’introduzione dell’art. 83 del Tuir, ha revisionato l’articolato sistema di detrazioni e deduzioni in vigore, razionalizzando le misure agevolative ed ampliandone l’ambito soggettivo. In particolare, al comma 5, ha introdotto anche una nuova detrazione per i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso.

La riforma ha inteso favorire l’afflusso di beni e risorse finanziarie derivanti da atti di liberalità agli Enti meritevoli del Terzo Settore.

L’efficacia delle norme sarebbe subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ed all’operatività del nuovo Registro, ma il legislatore ha scelto di anticiparne l’entrata in vigore al 01.01.2018 per fornire nuovi e maggiori incentivi agli Enti rispetto alla disciplina previgente.

Vediamo in sintesi le principali novità.

Erogazioni liberali

Profilo soggettivo

La riforma intende superare la distinzione tra Enti commerciali e non commerciali valorizzando lo svolgimento di attività di interesse generale ed il reinvestimento degli utili o avanzi di gestione.

Beneficiari ed ammontare

Persone fisiche:
• detrazione del 30% per erogazioni liberali sia in denaro che in natura (beni) a favore degli Enti del Terzo Settore nel limite di € 30.000 per ciascun anno; l’erogazione in denaro deve avvenire attraverso mezzi tracciabili di pagamento e quella in natura attende l’individuazione dei beni agevolabili da parte di un decreto del Ministero del Lavoro; se l’Ente beneficiario è un’Organizzazione di Volontariato (ODV) la detrazione è incrementata al 35% solo per le erogazioni in denaro rimanendo del 30% per quelle in natura.

Persone fisiche (in alternativa alla detrazione precedente) Enti o società:
• deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo con la possibilità, se la deduzione supera il reddito complessivo netto (una volta utilizzate tutte le altre deduzioni), di riportare l’eccedenza in deduzione dal reddito nei quattro anni successi sino a concorrenza del suo ammontare.

Contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso

La riforma introduce una nuova detrazione che va a sostituire quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-bis) del Tuir ora abrogata.

Beneficiari ed ammontare

Per i versamenti effettuati dai Soci persone fisiche, Enti o società (prima solo persone fisiche):
• detrazione sempre del 19% per un importo non superiore ad € 1.300 versati ad Enti di mutuo soccorso che operano nei seguenti settori:
a) erogano trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
b) erogano sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogano servizi di assistenza familiare o contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogano contributi economici e servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Va infine evidenziato, per quanto previsto dall’art. 83, comma 6, che per fruire dei vantaggi fiscali è necessario che l’Ente beneficiario utilizzi le liberalità ricevute per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Gianluigi Degan – Centro Studi CGN

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Excursus Legale sulla Questione Agricola

Piccola Proprieta’ Contadina:

L’Agenzia delle entrate ha precisato che per fruire dell’agevolazione non è più necessario che ricorrano le condizioni precedentemente previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, ovvero circostanza che l’acquirente dedichi abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra, l’idoneità del fondo alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina e la mancata alienazione nel biennio precedente di fondi rustici di oltre un ettaro. Pertanto, non è più necessario richiedere all’ispettorato provinciale agrario il certificato (prima provvisorio e poi definitivo) che attesta la sussistenza dei requisiti al fine dell’applicazione del regime agevolato (Risoluzione 17 maggio 2010, n. 36/E). Il certificato, che già era stato escluso per gli imprenditori agricoli professionali, non è più necessario neppure per i coltivatori diretti. In entrambi i casi, la presenza dei requisiti previsti dalla nuova normativa viene dichiarata dal coltivatore diretto o dall’imprenditore agricolo professionale direttamente nell’atto di acquisto.

L’Agenzia delle entrate ha espressamente riconosciuto che l’agevolazione Ppc può essere richiesta anche quando il socio conferisce in una società agricola i propri terreni agricoli (e fabbricati accessori), nonostante la lettera della legge faccia riferimento soltanto all’acquisto mediante atto di compravendita (Risoluzione 4 gennaio 2008 n. 3).

Recentemente l’agevolazione per la piccola proprietà contadina è stata estesa, per la prima volta, a favore di soggetti che non hanno la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, e non sono iscritti nella relativa gestione assistenziale e previdenziale.


Con la consulenza giuridica n. 2 del 25 gennaio 2022 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che lo svolgimento di attività agricoleconnesse” da parte di una cooperativa agricola di conferimento (o da un consorzio di cooperative agricole), che commercializza i prodotti conferiti dai soci, non dà luogo ad operazioni imponibili ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci al sodalizio e da questo ai terzi.

L’istanza di parte

La tematica oggetto di consulenza riguarda il trattamento IVA delle attività agricole connesse alla vendita, svolta da cooperative agricole di conferimento (o da un consorzio di cooperative agricole) che, a seguito del conferimento del prodotto agricolo da parte dei soci (o delle cooperative consorziate), si impegnano a commercializzarlo o valorizzarlo.

Nel caso prospettato, a seconda di quelle che sono le effettive modalità di esercizio delle attività statutarie di commercializzazione dei prodotti agricoli, i soci cooperatori (o le cooperative associate), hanno facoltà di scegliere se la cessione del prodotto, nel caso specifico cereali (frumento, mais, soia, orzo) avvenga a date predeterminate oppure secondo scelte operate esclusivamente dalla cooperativa (o dal consorzio).

Le differenti modalità di vendita, la cui scelta risponde all’esigenza di tutelare in via esclusiva l’interesse del socio conferente nel rispetto dello scambio mutualistico che caratterizza i sodalizi cooperativi, ha un diverso impatto in termini di attività e di costi di conservazione del prodotto medesimo.

Nel primo caso, infatti, conosce a priori quale potrà essere l’impatto dei costi di conservazione del prodotto mentre se la scelta di vendita dipende esclusivamente dalla cooperativa (o dal consorzio) i costi varieranno a seconda del momento di effettuazione della vendita, che potrà avvenire ad esempio immediatamente dopo la consegna o dopo un periodo di ventilazione” che occorre per mantenere il prodotto “adatto alla cessione”.

A tal riguardo l’istante chiede all’Agenzia delle entrate di sapere se le attività amministrative svolte dalla cooperativa sui beni conferiti dai propri soci (trasformazione, manipolazione, valorizzazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci) configurino o meno prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.

L’istante ritiene in particolare che le attività tra cooperativa e soci conferenti (o tra consorzio e cooperative) rilevanti ai fini IVA siano soltanto le operazioni di cessione di beni e non di prestazione di servizi.

La posizione dell’Agenzia delle entrate

L’Amministrazione finanziaria ha ritenuto sostanzialmente corretta l’interpretazione proposta dalla cooperativa istante, richiamando sul punto la risoluzione n. 65/E del 12 giugno 2012 in materia di trattamento ai fini IVA delle attività agricole “connesse”, svolte da una società cooperativa agricola che commercializza i prodotti agricoli conferiti dai propri soci.

In primo luogo, in ragione dell’art 2135, co. 3 del cod. civ. si intendono connesse “le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”

Ciò premesso, la risalente prassi dell’Agenzia delle entrate aveva già chiarito che nelle cooperative agricole, che ai fini civilistici e IVA si qualificano come “produttori agricoli”, è ravvisabile un rapporto di continuità tra socio cooperatore e sodalizio nello svolgimento delle attività agricole, ivi comprese quelle connesse di cui all’art. 2135 cit.

Nell’ambito delle attività di commercializzazione dei prodotti conferiti, quindi, le attività connesse non costituiscono autonome prestazioni di servizi rese dalla cooperativa ai soci, ma “rappresentano una fase dell’attività di commercializzazione svolta dalla cooperativa per conto dei soci” dirette a realizzare una migliore produttività del prodotto.

Con la consulenza giuridica dello scorso 25 gennaio l’Agenzia delle entrate ha deciso di dare continuità a tale orientamento perché il contesto normativo in argomento non è mutato nella sostanza.

In conclusione, quindi, fino a quando le attività svolte dalla cooperativa agricola siano da ritenersi connesse ai sensi dell’art. 2135 cc, le stesse non danno luogo ad operazioni imponibili ulteriori rispetto alla cessione dei beni (dai soci all’ente e dall’ente ai terzi), che resta l’attività principale esercitate dalla cooperativa agricola a favore dei soci (o dal consorzio a favore delle cooperative associate).

Aspetti fiscali della impresa agricola: le attività agricole per connessione

di Isabella Buscema

Quali sono le cosiddette le attività connesse all’impresa agricola (manipolazione, commercializzazione e trasformazione) aventi ad oggetto prodotti agricoli acquisiti prevalentemente da terzi? Analizziamo come vanno tassati i redditi agricoli in base alle regole del Testo Unico

Fiscalità delle attività agricole connesse – Premessa

L’attività di controllo del Fisco è indirizzata nei confronti di imprese che svolgono le cosiddette attività connesse (manipolazione, commercializzazione e trasformazione) aventi ad oggetto prodotti agricoli acquisiti prevalentemente da terzi.

Le attività essenzialmente agricole

Occorre differenziare l’attività essenzialmente agricola (la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali) dall’attività agricola per connessione.

L’art. 2135 c.c. statuisce che

“è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.

Le attività agricole per connessione

Chi esercita un’attività essenzialmente agricola rimane imprenditore agricolo anche se svolge, oltre a tale attività, una delle attività che si chiamano agricole per connessione.

Le attività connesse, sono attività che nascono come commerciali e che per una fictio iuris, nel momento in cui sono esercitate da un imprenditore agricolo e rispettano determinati parametri predefiniti si considerano connesse con tutte le conseguenze che ne derivano.

Le attività connesse sono di natura commerciali ma, per effetto di una finzione giuridica, vengono equiparate a quelle agricole. Un’attività si considera connessa solamente quando viene esercitata utilizzando prevalentemente1 prodotti provenienti da un’attività agricola per natura (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali).

Si reputano connesse quelle attività che in sé agricole non sono (tanto che, se esercitate autonomamente, fanno acquistare la qualità di imprenditore commerciale), ma che, se svolte da chi esercita un’attività agricola essenziale, sono giuridicamente assorbite da questa (e perciò non fanno acquisire la qualità di imprenditore commerciale).

Nella circolare 14 maggio 2002 n. 44 l’Agenzia delle entrate ha sostenuto che l’utilizzo di prodotti acquistati presso terzi è ammesso al fine di migliorare la qualità del prodotto finale e di aumentare la redditività complessiva dell’impresa agricola; è il caso, ad esempio, dell’imprenditore vitivinicolo che acquista vino da taglio presso terzi per migliorare la qualità del proprio prodotto.

Tassazione catastale

Le attività agricole connesse possono essere considerate produttive di reddito agrario, e quindi assoggettate alla tassazione catastale, a condizione che siano contemplate nell’elenco contenuto in un apposito Decreto da aggiornare con cadenza biennale2.

E’ considerato agricolo il reddito che l’imprenditore realizza a seguito ad esempio della commercializzazione del vino derivante da un processo di lavorazione di uve ottenute in misura prevalente dalla coltivazione del fondo da lui stesso effettuata. Infatti, in tal caso trova applicazione la norma che prevede che le attività connesse e cioè quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti rientrano nel reddito agrario, anche se non svolte sul terreno, purché:

  • i beni e le attività rientrino in quelle previste da un apposito decreto emanato con cadenza annuale;
  • i beni siano ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

Da ultimo occorre fare riferimento al Decreto 13.2.2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 62 del 16.3.20153.

Prevalenza

Sono attività oggettivamente connesse quelle dirette:

  • alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale;
  • alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.

In entrambe le ipotesi si fa uso del concetto di prevalenza per delimitare il perimetro della connessione.

Nel primo caso deve trattarsi di prevalenza dell’attività agricola essenziale su quella connessa; nel secondo deve trattarsi di prevalenza, nell’esercizio dell’attività connessa, delle attrezzature e delle risorse che normalmente sono impiegate nell’attività agricola essenziale.

Ad esempio, in presenza di un’attività di servizi svolta utilizzando un trattore normalmente impiegato nell’attività agricola principale e una mototrebbiatrice normalmente non utilizzata per l’attività principale, il requisito della prevalenza andrà verificato sulla base del raffronto tra il fatturato ottenuto con l’utilizzo del trattore nell’attività di servizi per conto terzi (ad esempio, 40mila euro) e il fatturato ottenuto con la mototrebbiatrice (ad esempio, 35mila euro).

Nell’effettuare tale confronto, non possono essere annoverate fra le attrezzature “normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata” della propria azienda beni le cui potenzialità siano sproporzionate rispetto all’estensione dei terreni dell’imprenditore agricolo o che non siano necessari nello svolgimento delle sue colture4.

Le attrezzature impiegate per le prestazioni di servizi devono essere le stesse utilizzate normalmente nell’azienda agricola (p.e. un agricoltore senza animali non può svolgere il servizio di smaltimento liquami per conto di terzi)5; le attrezzature utilizzate nelle attività di servizi devono essere impiegate prevalentemente nell’attività agricola.

Il limite, va ricercato nei criteri di:prevalenza6 dei servizi operati sul proprio fondo o sui propri prodotti rispetto a quelli resi a terzi7;attinenza dell’attività svolta, con l’attività agricola principale.

Diversa tassazione

E’ possibile affermare che:

  • l’attività di trasformazione e manipolazione di prodotti propri indicati nel decreto ministeriale è considerata attività agricola e la tassazione rientra nel reddito agrario;
  • la trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli acquistati da terzi, purché compresi tra quelli indicati nel citato decreto, è considerata come attività agricola e quindi si applica la tassazione in base al reddito agrario, purché vi sia integrazione con i prodotti propri e sia rispettato il criterio di prevalenza;
  • l’attività di mera commercializzazione, conservazione e valorizzazione di prodotti acquistati presso terzi determina, invece, reddito d’impresa.

In mancanza della condizione della prevalenza, occorrerà distinguere il caso in cui l’attività connessa abbia ad oggetto beni che rientrano fra quelli elencati nel decreto ministeriale dal caso in cui riguardi beni diversi da questi ultimi.

Infatti, nella prima ipotesi opera la c.d. franchigia e, quindi, sono da qualificarsi come redditi agrari ai sensi dell’art. 32 i redditi rivenienti dall’attività di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio delle quantità prodotte in proprio dall’imprenditore agricolo (o, nel caso di acquisti per un miglioramento della gamma, nei limiti del doppio del valore normale delle medesime); i redditi ottenuti dalla trasformazione delle quantità eccedenti devono, invece, essere determinati in base alle regole in materia di reddito d’impresa ai sensi dell’art. 56 del Tuir.

Nel caso in cui l’attività di trasformazione o manipolazione riguardi beni che non rientrano fra quelli elencati nel citato decreto ministeriale, non essendo soddisfatto il requisito della prevalenza, esplicitamente richiesto dal menzionato art. 56 bis del Tuir, l’intero reddito prodotto costituisce reddito d’impresa da determinarsi analiticamente in base all’art. 56 del Tuir.

Attività rientranti tra quelle di cui al decreto 13.02.2015:
  1. rispetto della prevalenza – assoggettamento a reddito agrario dell’attività connessa;
  2. mancato rispetto della prevalenza – nel limite del doppio delle quantità prodotte in proprio dall’imprenditore agricolo o del valore normale delle stesse si ha reddito agrario, mentre, per l’eccedenza, il reddito sarà di impresa e quindi determinato analiticamente ex art. 56 del Tuir.
Attività non ricompresa nell’elenco di cui al decreto ministeriale:
  1. rispetto della prevalenza – tassazione forfettizzata ex articolo 56-bis, comma 2 Tuir (COEFFICIENTE DI REDDITIVITA’ DEL 15%);
  2. mancato rispetto della prevalenza – l’intero reddito è reddito di impresa.
Esempi

Nel caso dell’imprenditore agricolo che produce vini utilizzando anche uva acquistata presso terzi, ad esempio, è necessario, affinché possa mantenere lo status di imprenditore agricolo, che l’uva di produzione propria impiegata nel processo produttivo sia quantitativamente superiore a quella acquistata all’esterno.

In tal caso, quindi, l’intera attività di produzione e vendita del vino (effettuata anche attraverso la trasformazione di uva acquistata da terzi) viene qualificata come attività agricola e la tassazione viene regolata secondo le disposizioni che disciplinano il reddito agrario.

Nel caso di un imprenditore agricolo che trasforma uva nera di propria produzione e commercializza il vino rosso che ne deriva dopo un processo di imbottigliamento e che, contestualmente, acquista vino bianco da terzi già imbottigliato, il quadro fiscale è il seguente:

  • limitatamente all’attività di produzione di vino rosso, il produttore è qualificato quale imprenditore agricolo e i redditi che ne derivano sono considerati redditi agrari;
  • l’attività di vendita di vino bianco acquistato presso terzi (poiché non comporta alcuna attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione) è considerata attività commerciale, tassata secondo le disposizioni che regolano il reddito d’impresa.

In conclusione, le sole attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti (uva o vino) acquistati presso terzi (poiché tali attività non vengono esercitate congiuntamente ad un processo di trasformazione o manipolazione) non possono essere assoggettate al regime di determinazione del reddito agrario previsto dall’art. 32 del Tuir, ma vengono attratte nel regime di determinazione del reddito d’impresa.

Nel caso in cui un soggetto si occupi dell’acquisto di uve presso un imprenditore agricolo per la successiva rivendita al pubblico l’attività che ne risulta si qualifica come attività commerciale e, in quanto tale, assoggettata alle regole di determinazione del reddito d’impresa.

Della stessa natura è il reddito che si origina dalla vendita di vino ottenuto dalla trasformazione di uve acquistate interamente presso terzi; in tale ipotesi, infatti, il soggetto che produce vino non svolge alcuna attività di natura agricola, né diretta (coltivazione del fondo), né connessa (produzione di vino con uva ottenuta prevalentemente dalla coltivazione del fondo svolta in prima persona), per cui mancano i presupposti affinché tornino applicabili le regole di determinazione del reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir.

Ne deriva che l’attività in questione viene tassata secondo le disposizioni che regolano il reddito d’impresa. Di tipo commerciale è, inoltre, l’attività di vendita al pubblico di vino in bottiglia o alla mescita, quale l’attività esercitata dai commercianti al dettaglio o dalle enoteche.

Anche in tale fattispecie, il reddito che ne deriva si qualifica come reddito d’impresa e segue, ai fini della tassazione diretta, le specifiche regole contenute nel Tuir.

Le attività con reddito d’impresa a determinazione forfetaria

Si applica l’art. 56-bis, c. 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e non la tariffa di reddito agrario se le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli hanno per oggetto prodotti che sono ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento del bestiame ma che sono diversi da quelli elencati nel D.M. 13/2/2015.

In questo caso il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività del 15% sull’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate (o soggette a registrazione) ai fini dell’IVA8.

L’ articolo 56-bis del Tuir, prevede una tassazione agevolata mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività da applicare all’ammontare dei corrispettivi conseguiti.

Si tratta, in particolare:

  • delle attività connesse relative a prodotti non inclusi tra quelli indicati nel decreto ministeriale D.M. 13/2/2015, cui si applica il coefficiente di redditività del 15%;
  • delle attività dirette alla fornitura a terzi di servizi effettuate mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola principale, cui si applica il coefficiente di redditività del 25%.
I prodotti di terzi: reddito agrario o reddito d’impresa 

Le attività di trasformazione e commercializzazione svolte dall’imprenditore agricolo, possono avere per oggetto anche prodotti acquistati da terzi, alla condizione che:siano prevalenti9 i prodotti propri,;appartengano al medesimo comparto produttivo di quelli realizzati in proprio (es. zootecnico, carne o latte; orticolo; frutticolo…)10.

Per i prodotti agricoli acquistati da terzi e commercializzati , manca la connessione con l’attività agricola principale esercitata per cui il reddito si determina mediante la differenza tra i ricavi ed i costi cioè secondo quanto è disposto dall’art. 56 del Tuir.

La semplice commercializzazione di prodotti altrui è del tutto priva di ogni legame di strumentalità e complementarietà con l’attività di coltivazione del fondo o di allevamento ; pertanto essa non ha natura agricola(11).

Al contrario la trasformazione del proprio prodotto con l’aggiunta anche di prodotti di terzi necessari per miglioralo , assume una funzione strumentale all’attività di produzione .

Ha natura agricola la trasformazione del vino anche con l’aggiunta di altro vino acquistato in misura non prevalente presso terzi.

Analogamente la produzione di conserve o di marmellate giustifica l’acquisto all’esterno di prodotti. Invece per un florovivaista la rivendita di piante e fiori acquistati presso terzi, senza che si sia verificato un incremento qualitativo ha sempre natura commerciale poiché e’ inverosimile che i prodotti propri non fossero vendibili senza la commercializzazione di altri prodotti.

L’attività di manipolazione può conferire tuttavia al prodotto natura agricola; quindi se il produttore acquista piante e poi procede allo svasamento , alla potatura ovvero se attribuisce alla pianta una forma diversa l’attività ha natura agricola.

Nella circ. n. 44/E del 15 novembre 2004, l’Agenzia delle entrate cita l’esempio del produttore di radicchio che acquista radicchio da terzi e, dopo la pulitura ed il confezionamento, lo rivende insieme a quello proprio.

Utilità del tutto indipendenti dall’impresa agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa

Nell’attività dell’impresa agricola rientrano, oltre alla coltivazione del fondo, anche le lavorazioni connesse(12), complementari ed accessorie dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, purché, però, sia riscontrabile uno stretto collegamento fra l’attività agricola principale e quella di trasformazione dei prodotti, come finalizzata all’integrazione od al completamento dell’utilità economica derivante dalla prima secondo il naturale svolgimento del ciclo produttivo.

Si deve, invece escludere questo vincolo di strumentalità o complementarietà funzionale quando l’attività dell’imprenditore, oltre a perseguire finalità inerenti alla produzione agricola, risponda soprattutto ad altri scopi, commerciali o industriali, e realizzi quindi utilità del tutto indipendenti dall’impresa agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa (Cass., sez. un., 13 gennaio 1997, n. 265; Cassazione 21 gennaio 2013, n. 1344).

Ai fini tributari, l’attività di commercializzazione dei prodotti svolta da un’impresa, per essere considerata agraria per connessione, deve riguardare, almeno prevalentemente, i prodotti propri dell’impresa agricola e non assumere dimensioni tecnico-organizzative tali da assurgere ad attività del tutto autonoma; in nessun caso, inoltre, l’attività di commercializzazione di prodotti acquistati da terzi può considerarsi agraria per connessione, se su detti prodotti l’imprenditore, prima di operarne la rivendita, non esegua alcun intervento (ad esempio, di manipolazione o di trasformazione) idoneo ad inserire in qualche modo i prodotti stessi nel proprio ciclo intermediario per la collocazione sul mercato di prodotti di altri imprenditori, realizzando utilità del tutto indipendenti dall’impresa agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa (Cass. 10 aprile 2015, n. 7238).

Onere probatorio

Spetta al fisco l’onere prima di allegare e provare nel giudizio di merito che l’attività di commercializzazione di prodotti di terzi è prevalente e/o che l’attività di lavorazione e commercializzazione dei prodotti dei soci travalichi i limiti previsti, realizzando utilità indipendenti o prevalenti rispetto all’attività agricola.

29 settembre 2017

Isabella Buscema

NOTE

12 Macellazione di animali allevati prevalentemente sul proprio fondo; trasformazione di frutta e di pomodori in conserve; trasformazione delle mele in sidro; trasformazione dell’uva e frutta in marmellata; raffinamento dell’olio; macellazione e vendita di carni; raffinazione e confezione di cera e miele; brillatura del riso; pastorizzazione, imbottigliamento del latte; trasformazione in carbone del legname proveniente dal taglio dei propri boschi.

Società Agricole: i tre requisiti fondamentali

Anche l’attività agricola, che nella maggior parte dei casi ancora si svolge attraverso la forma della ditta individuale o dell’azienda familiare, si è evoluta e adeguata alle strutture societarie già presenti nel nostro ordinamento.

Vediamo di seguito quali sono le possibilità a disposizioni degli agricoltori, nel caso in cui quest’ultimi decidono di svolgere la loro attività in forma aggregata o con una più elevata tutela della responsabilità personale.

Le società agricole possono essere costituite nella forma di società di persone (società semplici, s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) e cooperative, e per essere qualificate come tali devono essere sempre presenti tre requisiti. Due requisiti sono di carattere formale, riguardano il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto, mentre il terzo requisito, di natura sostanziale, riguarda le persone dei soci o degli amministratori.

IL PRIMO REQUISITO

La società agricola deve avere come oggetto esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse. Tali attività sono individuate dall’art. 2135 del codice civile e tra quest’ultime rientrano la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali e tutte le attività connesse. Secondo il suddetto articolo, per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono tutte le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per quanto riguarda invece le attività connesse, quest’ultime sono individuate in:

  • le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
  • la fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o risorse dell’azienda agricola;
  • l’agriturismo.

Al riguardo, l’articolo 36, comma 8, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha modificato l’art. 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, precisando che non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole le attività commerciali, industriali, ipotecarie e immobiliari a patto che siano finalizzate a migliorare l’attività agricola. Per questo motivo, secondo la circolare 50/E 2010 dell’Agenzia Entrate la società che effettui attività di locazione, comodato e affitto di immobili per uso abitativo, oppure terreni e fabbricati a uso strumentale delle attività agricole, resta agricola se queste attività sono marginali, con entrata non superiori al 10% del ricavo complessivo.

IL SECONDO REQUISITO

Il legislatore ha previsto la possibilità, per tutte le società, di qualificarsi come società agricola. Risulta obbligatorio che questo sia messo in evidenza con l’obbligatoria indicazione nella ragione o denominazione sociale del termine “società agricola.

IL TERZO REQUISITO

L’ultimo requisito, di carattere sostanziale, si differenzia in base al modello societario prescelto.

A secondo che la scelta ricada tra il modello della società di persone o quello della società di capitali, vanno rispettati differenti disposti normativi. Vediamo le differenze.

Nelle società di persone almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD). I rimanenti soci non devono essere necessariamente agricoltori, indipendentemente dal loro numero. Nel caso in cui si tratti di società in accomandita semplice (s.a.s.) va specificato che almeno un socio accomandatario deve essere qualificabile come imprenditore agricolo professionale.
Nelle società di capitali deve possedere il requisito dell’imprenditore agricolo professionale o del coltivatore diretto almeno un amministratore. Vista la possibilità che, nelle società di capitali, gli amministratori possano anche non essere soci, potremmo avere una società agricola in cui nessuno dei soci è un agricoltore. Anche nel caso in cui la società sia unipersonale, la presenza di almeno un amministratore con i suddetti requisiti, permette alla società di maturare la qualifica di società agricola e l’accesso alle agevolazioni connesse.

Passando alle società cooperative, in questa tipologia di società è richiesto che almeno un amministratore, che sia anche socio, abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto.

Va specificato che, secondo l’art. 1 comma 3-bis, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata dall’amministratore a una sola società, per evitare quella che potrebbe essere la fittizia creazione di cariche amministrative al solo fine di ottenere le agevolazioni spettanti alle società agricole.

Per quanto riguarda invece il ruolo dell’amministratore al fine di maturare i requisiti richiesti alle società agricole, vale la pena soffermarsi sull’interpretazione che emerge dalla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, all’interpello n. 909-216/2006, prot. 909-32505/2006 datata 20 luglio 2006. L’amministratore in possesso dei requisiti di IAP o CD, consente la qualificazione della società come “agricola” nelle sole società di capitali e cooperative. Al contrario, nelle società di persone, la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto deve essere presente in capo ad almeno uno dei soci. La differenza fondamentale quindi sta nel fatto che, nelle società di persone, il socio qualificato come IAP o CD, può non essere amministratore ma garantire comunque il requisito sostanziale alla società agricola.

Augurandoci di aver chiarito quali sono i requisiti che devono essere necessariamente rispettati dalle società per essere qualificate come agricole, si ribadisce come quest’ultimi risultino fondamentali per accedere a tutte le agevolazioni garantite al mondo agricolo, nel passato riservate agli imprenditori agricoli individuali.

manuale di autodifesa fiscale

Manuale di autodifesa fiscale

ad uso di lavoratori autonomi – non subordinati e non imprenditori

Il lavoratore autonomo: art.2222 codice civile

Una persona in carne ed ossa, senza alcuna registrazione presso l’agenzia delle entrate, puo’ lavorare in autonomia senza aderire ad alcuna organizzazione d’impresa. Puo’ lavorare da sola, senza collaboratori di alcun tipo, senza aver frequentato alcun corso, utilizzando macchinari propri. Non avendo partita iva non emette fattura. Se lavora per un’impresa (sostituto d’imposta) lavora in ritenuta d’acconto.

Non trovano più applicazione da tempo i limiti economici e di durata previsti dalla c.d. “Legge Biagi” (D.Lgs. n. 276/03, modificato dall’articolo 24 del D.L. n. 201/2011 c.d. “Legge Fornero“), ovvero durata max. di 30 giorni per committente nell’anno e max. 5.000 euro lorde di compensi. Tale disposizione, infatti, è stata abrogata a partire dal 25 giugno 2015, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015. Ad oggi, quindi, l’unico riferimento normativo è dato dall’art. 2222 del codice civile.

I redditi prodotti, sotto il profilo fiscale, vanno inseriti in dichiarazione alla voce “redditi diversi”.

Questo vale per la generalita’ dei lavori effettuabili da un singolo lavoratore autonomo

(carpenteria in legno, ferro, edilizia, costruzione muri a secco, fare un sito internet, senza organizzazione di impresa. Sono preclusi ad esempio il trasporto su gomma, il conferimento di rifiuti in discarica conto terzi per cui serve un formulario non rilasciabile ai lavoratori autonomi)

a che serve l’impresa?

Diverso e’ il caso della collaborazione tra piu’ soggetti per raggiungere uno scopo, o la condivisione di attrezzatura e macchinari. Fino a che un soggetto utilizza i propri macchinari, non ci sono problemi per quanto riguarda la sicurezza (posto che i macchinari siano revisionati). Ma ad esempio prestare un macchinario ad un terzo dal punto di vista della sicurezza pone dei problemi.

Anche collaborare all’interno di un cantiere pone dei problemi relativi alla sicurezza, le mansioni dei lavoratori autonomi devono essere infatti rigidamente separate per essere a posto con la normativa. E quando non lo sono, ad esempio per necessita’ del cantiere, si rende necessaria un’organizzazione di impresa, per coordinare i vari lavoratori (autonomi) nel rispetto delle normative di sicurezza.

Corsi e ricorsi

Sfatiamo, una volta per tutte, tante leggende relative ai corsi di formazione.

Questi sono obbligatori per i lavoratori dipendenti in quanto servono a “parare le terga” ai datori di lavoro in caso di incidente. Se un lavoratore dipendente si facesse male e non avesse il corso relativo alla mansione oggetto di incidente, sarebbero guaj seri … per il datore di lavoro. Mentre se il corso era “regolare” (corso online, o in presenza, “fuffa” ma con regolare attestato) allora meno problemi si pongono per il datore… i corsi in buona sostanza servono a tenere il culo al caldo ai datori e con una nozione reale di “sicurezza” non hanno molto a che vedere, specialmente dall’era covid in avanti in cui i corsi online “fuffa” sono parificati ai corsi in presenza.

L’attenzione alla sicurezza sul lavoro viene dalla formazione reale e non da quella fittizia. (da una conversazione avuta con un ispettore del lavoro)

Un lavoratore autonomo ha facolta’ di seguire i corsi obbligatori per i dipendenti. (D.lgs 81/08)

Nel caso di lavoratori autonomi, che tengono alla loro ghirba, il non avere datori di lavoro implica non avere orari stressanti o ritmi allucinanti. Gia’ questo li tiene alla larga da una serie non irrilevante di incidenti.

Quando un lavoratore autonomo non inserito in un’organizzazione di impresa si fa male, non ha alcuna copertura infortunistica.

Quando lavoratori autonomi si uniscono in cooperativa, collaborano all’organizzazione di impresa. Stipulano un’assicurazione infortunistica (inail) e nella cooperativa a cui hanno dato vita, tra le prime cose che dovranno fare e’ formarsi sul tema della sicurezza relativamente alle mansioni che via via potranno svolgere, sempre nel rispetto dell’autonomia decisionale dei singoli. Soci con capacita’ specifiche le condivideranno con chi ha meno esperienza, in un percorso di formazione reale. La sostanza di questa formazione reale dovra’ anche essere formalizzata, in modo da poterla esibire in caso di bisogno agli organi inquirenti… Cercare di coniugare forma e sostanza e’ sempre la bussola da seguire per evitare incomprensioni.

Una cooperativa di lavoratori autonomi e’ un’impresa in cui i soci decidono insieme quali cantieri aprire, ognuno da le proprie disponibilita’ per i diversi cantieri. Le specificita’ ed attitudini di ognuno si compongono insieme per ottenere il migliore risultato, nell’interesse della cooperativa – e dei soci.

Lavori agricoli

Chi effettua lavorazioni agricole genera reddito agrario e non reddito di impresa. Fino a 7000 euro di reddito agrario l’anno non vi sono obblighi di registrazione presso l’agenzia delle entrate, nessuna partita iva, nessuna iscrizione inps o inail.

Non avendo partita iva, non si puo’ fatturare. Se vendiamo i nostri prodotti o servizi agricoli ad un’impresa, questa dovra’ emettere autofattura indicando i nostri dati fiscali. Sulla base delle autofatture si dedurra’ l’eventuale superamento dei 7000 euro l’anno – i limiti dell’esonero contributivo-, ma per la vendita diretta non ci sono particolari adempimenti da seguire a parte tenere un registro (cartaceo) con le ricevute di vendita.

A questo reddito agrario potremmo (ma devo verificarlo) aggiungere altri 5000 euro di lavoro autonomo senza doverci iscrivere a nulla. Superati i 5000 euro di lavoro autonomo va fatta l’iscrizione all’inps – gestione separata – per il versamento dei contributi previdenziali. Non essendo il lavoratore autonomo tenuto all’iscrizione al registro delle imprese, non essendoci dunque organizzazione di impresa, non c’e’ un minimale contributivo annuo come invece accade per qualsiasi lavoratore autonomo “artigiano”, “commerciante” o “coltivatore diretto”.

I professionisti iscritti alla gestione separata pagano in base al fatturato, e gli vengono conteggiati ai fini della pensione i mesi versati…

Dogma Centrale della Biologia Molecolare

In vista di un dibattito sugli ambiti di Scienza e Tecnologia provo a cristallizzare alcune questioni che mi stanno a cuore

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Dal Dogma Centrale della Biologia Molecolare … a “Business is Business”

Crick nel 1957 introduceva, per usare parole sue, il “Dogma centrale della Biologia molecolare”. Secondo questo dogma, il flusso delle informazioni in un sistema biologico avrebbe come punto terminale la codifica in proteine. L’essere codificato in proteina rappresentava una sorta di confinamento del flusso delle informazioni genetiche.

Watson un anno dopo, nel 1958, se ne usci’ con una versione semplificata del dogma, ovvero che l’informazione scaturiva dal nucleo (DNA), veniva trascritta nel RNA, e da li’ codificata in proteine nei ribosomi delle cellule in un meccanismo unidirezionale.

La scienza ragiona per modelli e per semplificazioni. Nell’impossibilita’ di verificare la validita’ del modello, questo viene assunto come postulato o, come suggeriva Crick, come un dogma la cui validita’ era indimostrabile. Tuttavia, la teoria va adeguata nel momento in cui va a cozzare con la realta’ osservata, e con la scoperta della transcrittasi inversa, il meccanismo per cui dall’RNA si creano filamenti di DNA, il dogma centrale veniva falsificato.

Nella storia, gli unici uomini che sostenevano l’esistenza nell’intero universo di un qualcosa di totalmente indipendente dal contesto, o bluffavano alla grande o, in tutta evidenza, si ritenevano depositari di una qualche verita’. Nell’antichita’ li annoveriamo tra i papi e i re, ma dobbiamo tristemente constatare che tale atteggiamento fideistico (nominalmente antiscientifico) lo riscontriamo in una strabordante quota di dotti, medici & sapienti specie tra i sostenitori di quella branca della biologia definita “molecolare”.

Piuttosto che ammettere la falsificazione di una teoria che non stava in piedi, questi geni hanno avuto la brillante trovata di spostare il problema a valle. La teoria e’ stata rappezzata introducendo la possibilita’ per il RNA di modificare effettivamente il DNA con quel meccanismo battezzato “transcrittasi inversa”. L’ossessione globale per il “virus HIV” del finire degli anni ‘70 nasce esattamente in questo frangente. L’agente segreto responsabile della trascrittasi inversa era infatti l’introvabile “retrovirus”. Dogma salvato, virus? introvabile ed ancora oggi – passati oltre 50 anni – c’e’ ancora chi si ostina a cercarlo! Ma sempre meno per la verita’. I laboratori di ricerca, da oltre 30 anni, hanno smesso di fare una ricerca che ormai non era piu’ remunerativa sull’HIV e, prima, si sono riconvertiti all’Epatite C (altro retrovirus inafferrabile), poi con la PanDeminchia si sono aperti i cancelli…

Le tecniche di PCR usate per moltiplicare milioni di volte materiale genetico al fine di trovare tracce apprezzabili degli agenti retrovirali segreti, i famosi “Test HIV”, durante il periodo della PanDemenza hanno dato il bianco riuscendone a trovare nella papaya e nelle capre, oltre che in miliardi di cavie. Basta aumentare il numero di cicli… Meccanica di altissima precisione! Alcuni scienziati ancora oggi si interrogano se il covid 19 sia da classificare come “retrovirus” … o come un virus un po’ speciale… uscito da un laboratorio? Da un pipistrello? Da entrambi?

Questi brancolano in un buio che contribuiscono ogni giorno a rendere sempre piu’ fitto.

Ci sono o ci fanno?

Entrambi, del resto e’ da decenni che la societa’ contro l’oscurantismo scientista e il terrorismo industriale lancia i suoi strali al vento, inascoltata perche’ la capacita’ di ragionare con la propria testa e di non applicare i modelli preconfezionati dell’ideologia non e’ certo un buon viatico per masse abituate alla delega e al conformismo. Se non e’ alle masse che dunque potra’ mai arrivare un messaggio nella bottiglia, nel mare magnum della merda mainstream lanceremo comunque le nostre grida di rabbia, di dolore e di riscatto.

Il delirio che riscontriamo negli ambiti di medicina, scienza e tecnologia ha comunque un’origine ben definita nel tempo. La teoria dei Germi del chimico Pasteur, se pur ha rappresentato una bestemmia agli occhi di medici e fisiologi del tempo come Bernard, e’ stata alla base dell’abuso piu’ evidente mai operato nella storia sul concetto di salute.

Insieme alla barbara pratica della vaccinazione nata verso la fine del ‘700, i farmochimici sono riusciti nel corso di 150 anni ad instillare nella mente di soggetti che non si possono definire oramai altro che fragili l’idea che solo la chimica potesse, in qualche modo, non importa come, tutelare l’equilibrio del loro fragile organismo dall’azione di “agenti patogeni esterni”. Altro che alimentazione, stile di vita e rinforzo del terreno per mantenere un soggetto in salute! Siamo in una situazione in cui i farmaci ChemioTerapici vengono chiamati AntiBiotici perche’ anche le parole, con il peso del loro significato, possono avere effetti negativi sulla salute dei pazienti. Sfugge la logica per cui sarebbe meglio ignorare, per la tutela della propria salute, quel che ti stanno inoculando… Ma deve essere certamente stata codificata in un Giuramento dell’Ippocrate Degenerato.

Lo stigma della fragilita’ ha un origine ben precisa e non ha di certo nulla a che vedere con il prendersi cura. Rappresenta piuttosto la violenza di un sistema che non usa mezzi termini per imporre il suo business plan, con ogni mezzo necessario. Che siano armi di distruzione di massa, bombe intelligenti, farmaci, droghe business is business.

Relativamente alla Teoria dei Germi accennata prima, aggiungo qua un esauriente contributo sull’argomento che si puo’ leggere su https://www.medicinenon.it/la-teoria-dei-germi-come-causa-delle-malattie e che riproduco integralmente qua sotto, con l’augurio di spalancare porte e finestre ad una sana brezza liberatrice

I Germi sono innocenti

Gli esseri umani, la forma potenzialmente più elevata di espressione della vita su questo pianeta hanno costruito la vasta industria farmaceutica con lo scopo primario di avvelenare la forma di vita “più bassa” presente sul pianeta — i germi! Una delle più grandi tragedie della civiltà umana è quella di dare la precedenza alle sostanze chimiche invece che all’alimentazione.
Dr. Richard Murray

“Nelle scienze, le persone considerano con slancio come loro propria proprietà personale quello che hanno imparato ed è stato trasmesso a loro dalle università e dalle accademie.

Se qualcun altro arriva con nuove idee che contraddicono il Credo e di fatto minacciano persino di rovesciarlo, allora tutti gli sforzi vengono indirizzati contro questa minaccia e nessun mezzo viene lasciato intentato per sopprimerla.

Le persone fanno resistenza in tutti i modi possibili: fingendo di non averne mai nemmeno sentito parlare, parlandone con disprezzo, come se non valesse nemmeno la pena di approfondire l’argomento. E così una nuova verità può avere una lunga attesa prima di venire finalmente accettata. — Goethe

Le concezioni erronee sulla salute sono radicate nella nostra cultura. La strada per capire il processo di mantenere e ripristinare salute è stata lunga e contorta. La scienza ha preso il sopravvento sulla conoscenza antica e intuitiva, ha fatto errori colossali, rimanendo aggrappata ad essi nel timore di venire sopraffatta.

La saggezza e le scoperte scientifiche sono state rigettate a favore di un sistema più diffuso, conveniente, o politicamente desiderabile. Proprio come Socrate è stato avvelenato per le sue idee, e Galileo è stato forzato da un clero fanatico a ritrattare le sue dichiarazioni sull’astronomia, ignoranza e potere possono essere una combinazione pericolosa.

Le Malattie non si prendono

Noi non prendiamo malattie.

Le fabbrichiamo.

Lavoriamo duramente per sviluppare le nostre malattie. Dobbiamo lavorare più duramente di quanto dobbiamo per ripristinare la salute. La presenza di germi non costituisce la presenza di una malattia. I batteri sono gli spazzini della Natura, riducono i tessuti morti agli elementi di base.

I germi o i batteri non hanno alcuna influenza di alcun genere sulle cellule vive. I germi o i microbi prosperano facendo gli spazzini nelle aree malate. Vivono solo con i rifiuti metabolici non elaborati e con i tessuti malati, denutriti e deboli.

Non sono la causa della malattia, allo stesso modo che le mosche e i vermi non sono la causa della spazzatura. Le mosche, i vermi e topi non causano la spazzatura ma piuttosto si nutrono della spazzatura. Le zanzare non sono la causa dell’acqua stagnante. Vediamo sempre i pompieri vicino al fuoco, ma non significa che abbiano causato il fuoco. Le iene e gli avvoltoi ripuliscono la prateria e la savana dai cadaveri, non sono la causa della morte.

Il Cartello della Medicina

La medicina occidentale tradizionale insegna e pratica le dottrine del chimico francese Louis Pasteur (1822-1895.) La teoria principale di Pasteur è nota come la Teoria dei Germi della Malattia . Tale teoria afferma che specie fisse di microbi da una sorgente esterna invadono il corpo e sono la prima causa di malattia infettiva.

Il concetto che tipi di batteri immutabili causano malattie specifiche è stato ufficialmente accettato come il fondamento della medicina allopatica e della microbiologia verso la fine del 19º secolo in Europa. Chiamato anche monomorfismo , (condizione di avere una singola forma,) venne adottato dal complesso medico industriale, che iniziava ad affermarsi verso la svolta del secolo.

Questo cartello si organizzò intorno all’Associazione Medica Americana (AMA), costituito da interessi legati al commercio di farmaci, con lo scopo di manipolare il sistema giuridico per distruggere la professione medica omeopatica.

Controllato dalle società farmaceutiche, il complesso è diventato un affare da trilioni di Euro all’anno. Include anche molte compagnie di assicurazioni, l’Amministrazione per gli Alimenti e i Farmaci (FDA), gli Istituti Nazionali della Salute (NIH), i Centri per il Controllo delle Malattie (CDC), gli Ospedali e le strutture di ricerca delle università, le varie associazioni sulla ricerca su qualsivoglia malattia, il Ministero della Sanità, quando il ministro è un medico che è stato messo lì dalla lobby delle case farmaceutiche.

Dal Virus alla Vaccinazione, i giochi son presto fatti

La dottrina dei microbi ha dato origine alla tecnica della vaccinazione che è stata iniziata ciecamente nel 1796 da Edward Jenner. Jenner ha preso del pus dalla ferita purulenta di una mucca malata e l’ha iniettato nel sangue dei suoi “pazienti”.

Così si diede inizio a una spregevole pratica (immunizzazione o vaccinazione) la cui forma è cambiata di poco ai giorni nostri, e la cui comprensione è ancora oscurata dalla teoria di Pasteur. Tale dottrina ha dato origine anche allo sviluppo degli antibiotici, di cui il primo è stata la penicillina nel 1940.

Un antibiotico è materiale di rifiuto velenoso di germi, utilizzato nel tentativo di ucciderne altri. La penicillina è il veleno di un fungo. Questo ha causato la proliferazione delle forme aggressive e resistenti di microorganismi che ci perseguitano oggi.

Il Microscopio Universale di Rife

Il Microscopio Universale di Rife, sviluppato dalla fine degli anni ’30 all’inizio degli anni ’40, ha dimostrato chiaramente che i germi (i microrganismi) sono il risultato di malattie (gli spazzini di cellule morte) e non la causa. Se dei germi sono coinvolti, si presentano come sintomi principali di quella condizione generale.

Sebbene i germi non causino malattia, i sintomi secondari sono prodotti in risposta alla loro attività (chiamata comunemente malattia.) Una delle ragioni per cui la comunità medica convenzionale non vede tutta la scena sono i metodi con cui guarda. Molto dipende da come e con che cosa si guarda.

In Istologia Fondamentale di Junqueira & Carneiro, 3a edizione del 1980, scopriamo le limitazioni del microscopio elettronico per il fatto che il fascio di elettroni richiede l’uso di sezioni di tessuti molto sottili in una condizione di un vuoto elevatissimo.

Gli autori affermano a pagina 9: “Queste condizioni impediscono l’uso di materia vivente e il fascio di elettroni su di un tessuto può danneggiarlo e produrre cambiamenti indesiderati alla struttura del tessuto. Dirigendo un fascio di elettroni su una scena vivente e mutevole come un campione di sangue, per esempio, l’ordine viene mutato e il campione di sangue risulterà alterato.

Gli osservatori fanno una fotografia di questa situazione disorganizzata e la interpretano come se fosse l’intera storia. Durante lo studio e l’interpretazione di sezioni di tessuti colorati osservati al microscopio, il prodotto osservato è il risultato finale di una serie di processi che distorcono notevolmente l’immagine osservabile nel tessuto vivente e non è più la scena inizialmente presente sul vetrino.

È stato suggerito in passato che i puntini visti con il microscopio elettronico identificati come virus potrebbero essere, molto più che probabile, niente di più che particelle di proteine senza vita degradate — peptidi disintegrati dalla morte cellulare — resti catabolici di citoplasma, o proteine prodotte dalle cellule in risposta al terreno biologico non più equilibrato.

È stato riportato da ricercatori, in cerca di ipotetici virus “elusivi”, che i virus possono ” imitare” i tessuti umani! Sono parti di tessuti umani morti.

Royal Raymond Rife

Forse la conferma più profonda di pleomorfismo (pluralità di forme) è stata data da un altro genio quasi annientato dalla scienza ortodossa, questa volta un microscopista americano di nome Royal Raymond Rife. La sua storia è stata raccontata nel Rapporto Rife da Barry Lynes. È stato pubblicato in forma di libro con il titolo: La cura del Cancro che ha Funzionato!

(La descrizione del microscopio di Rife, per quanto semplificata, è un po’ tecnica. Il consiglio è di soffermarsi su ogni paragrafo, e rileggere più volte i paragrafi eventualmente non chiari fino a quando si ha compreso il contenuto).

Il microscopio analogico di Rife (con una risoluzione di 31.000) superava i microscopi elettronici che stavano emergendo in capacità di dettaglio e chiarezza. Il suo uso di frequenze di luce naturale dispersa con l’impiego di prismi, piuttosto che fasci di elettroni e colorazioni acide, permetteva una visione chiara di soggetti viventi.

Ogni microrganismo ha la sua propria frequenza fondamentale di luce, qualcosa che Antoine Béchamp ha sfruttato evidentemente con il suo polarimetro. Rife era arrivato alla conclusione che si poteva utilizzare la luce, invece di sostanze chimiche distruttive, per “colorare” il soggetto. Questo era geniale. E ugualmente geniale era la sua esecuzione.

L’intero sistema ottico — lenti e prismi, come pure le unità d’illuminazione sono costituite da blocchi di cristallo di quarzo. L’unità d’illuminazione utilizzata per esaminare le forme filtrabili di organismi contiene quattordici tra lenti e prismi, tre dei quali sono nella lampada ad incandescenza ad alta intensità, quattro nel prisma Risley, e sette nel condensatore acromatico, che ha un’apertura di 1.40.

Tra la sorgente di luce e il campione ci sono due prismi cuneiformi di cristallo di quarzo il cui scopo è quello di polarizzare la luce che passa attraverso il campione, essendo la polarizzazione l’applicazione pratica della teoria che le onde di luce vibrano in tutti i piani perpendicolari alla direzione in cui le onde sono propagate.

Quando la luce raggiunge un prisma polarizzante si divide in due fasci, a uno dei quali viene data una inclinazione tale da farlo riflettere sul lato del prisma, senza che passi attraverso il prisma, mentre il secondo fascio, con una inclinazione nettamente ridotta passa attraverso il prisma per illuminare il campione.

Quando i prismi di quarzo del Microscopio Universale (che possono essere ruotati con un nonio per 360 gradi) vengono ruotati in direzioni opposte danno angoli d’incidenza variabile ai raggi trasmessi, mentre nello stesso tempo, dato che è possibile vedere solo una sezione di banda di un colore alla volta, una piccola porzione dello spettro viene diretta sull’asse del microscopio. È possibile procedere in questo modo da un estremo all’altro dello spettro — dagli infrarossi agli ultravioletti.

Ora, quando viene raggiunta quella parte dello spettro nella quale sia l’organismo che la banda del colore vibrano in sintonia l’uno con l’altra sulla stessa frequenza, una lunghezza d’onda caratteristica viene emessa dall’organismo.

Un fascio di luce monocromatica, esattamente con la stessa frequenza emessa dall’organismo, viene mandato attraverso il campione permettendo all’osservatore di esaminare l’organismo nel suo colore chimico vero e rivelando la sua propria struttura in un campo perfettamente luminoso.

I fasci di luce provenienti dal campione, invece di passare attraverso l’obiettivo convergendo, attraversano una serie di prismi speciali che mantengono i raggi paralleli.

E’ questo principio dei raggi paralleli nel Microscopio Universale e la ridotta distanza di proiezione fra i prismi oltre alle tre paia di obiettivi da dieci, da sette e da quattro millimetri montati a breve distanza che sostituiscono le lenti che rende possibile non solo l’inusuale alta risoluzione e ingrandimento ma anche l’eliminazione di tutte le distorsioni e le aberrazioni cromatiche e sferiche.

L’aggiustamento fine è settecento volte più sensibile di quello dei microscopi comuni, la durata di tempo richiesto per mettere a fuoco la gamma varia tra un’ora e mezz’ora. Uno dei conseguimenti principali di Rife era la sua abilità, attraverso numerosi stadi pleomorfici , di trasformare un virus, che aveva trovato in tessuto cancerogeno, in un fungo, piantare il fungo in un letto a base di asparago, e produrre un colibacillo (E-coli), il tipo di microfauna indigena dell’intestino umano.

Questi risultati sono stati ripetuti centinaia di volte. Rife dimostrò che la capacità pleomorfica delle microforme di vita va dal livello di batterio al livello di fungo, e alla sua evoluzione all’ultimo stadio — la muffa. Inclusi in questo ciclo ci sono molti stadi importanti intermedi tra microzimi (piccoli agenti fermentativi) e batteri, le proteine complesse a cui ci si riferisce normalmente come virus, e i loro discendenti immediati.

Rife identificò 10 famiglie nello spettro intero della micro-vita. All’interno di ogni famiglia, qualsiasi forma o membro potrebbe trasformarsi in qualsiasi altra forma. Inoltre, il fatto che gli organismi hanno una loro peculiare frequenza di risonanza permise a Rife di sviluppare ulteriormente il suo “Fascio radiante”, che aiutava il corpo a liberarsi dei sintomi del cancro.

Rife fu accusato di ciarlataneria, subì un processo invalidante, il suo microscopio fu sequestrato e scomparve. Morì a 83 anni alcolizzato.

Quali meravigliose e benefiche rivelazioni avrebbero potuto presentarsi con la tecnologia di Rife guidata dalla visione di Bechamp? Queste onde, o questi raggi di luce, come queste frequenze potrebbero essere chiamate, hanno mostrato di possedere la potenza di devitalizzare organismi patogeni o di “ucciderli” quando sono stati sintonizzati su una lunghezza d’onda, o meglio, sull’esatta frequenza, che è diversa per ogni organismo.

La malattia è l’espressione della sporcizia interna del corpo

Questo concetto è una certezza derivata dall’esperienza di coloro che hanno studiato e praticano il Sistema di Guarigione della Dieta Senza Muco di Arnold Ehret.

In realtà non sono i batteri da soli che producono la malattia, ma sono i costituenti chimici di questi microrganismi che agiscono sul metabolismo non equilibrato delle cellule del corpo umano che producono i sintomi di malattia. I microrganismi associati alla malattia comunque non producono la condizione che ha originato l’evoluzione morbosa nel corpo.

Un terreno biologico sano o malato è determinato principalmente da quattro cose:

  • Il suo equilibrio acido o alcalino (pH)
  • la sua carica elettromagnetica (negativa o positiva)
  • il suo livello di intossicazione (tossicità)
  • il suo stato nutrizionale

Un sintomo critico di un terreno malato è il livello basso di ossigeno. Un altro è un arresto o ristagno del flusso dei fluidi colloidali nello spazio intercellulare. Un altro ancora è la perdita di carica elettrica dalla superficie dei globuli rossi. Questa condizione è chiamata rouleau o “sangue viscoso”.

All’interno della parete cellulare, tutte le sostanze chimiche e i componenti agendo insieme mettono in moto la vita organica. Niente all’interno di una cellula è vivo di per se stesso. Ma quando si guarda il sangue vivo, si può osservare che i microrganismi subiscono un preciso, scientificamente verificabile, ciclo di mutamento della loro forma.

Affascinante come la metamorfosi da bruco a farfalla, questa evoluzione è ancora più fantastica, perché può accadere abbastanza rapidamente (talvolta in minuti!). Non ci sono nemici o malattie specifiche da combattere. Esiste solo il risultato dell’equilibrio o dello squilibrio.

L’universo opera mantenendo in equilibrio coppie di opposti. Quando le cose vanno fuori equilibrio, di solito compare un segno (il sintomo), così sappiamo che qualcosa è cambiato nell’ordine delle cose. La salute è l’equilibrio nel sistema. Se vuoi avere un rude termine di paragone con cosa accade in un corpo malato, prova a non fare le pulizie di casa per almeno un anno.

In quell’ambiente, tutti i generi di piccoli “ospiti” verranno fuori da chissà dove. Allo stesso modo, le abitudini alimentari sbagliate e il modo di vita “sporcano” il nostro ambiente interno. Il nostro terreno diventa eccessivamente acido (pH sbilanciato) preparando la strada per ospiti indesiderati. In questo ambiente sbilanciato, i batteri dannosi possono scaturire dalle nostre proprie cellule.

Queste forme di vita minuscole possono cambiare rapidamente la loro forma e funzioni. Attraverso un processo chiamato pleomorfismo , (pleo = molti e morph = forma,) i batteri possono cambiare in lieviti, da lieviti a funghi, da funghi a muffe. I microrganismi come un batterio specifico, possono assumere più forme. Questo può essere un cambiamento di funzioni o di forma.

Il Dott. E.C. Rosenow del Mayo Biological Labs e altri batteriologi, hanno dimostrato che un cambiamento dell’ambiente interno potrebbe modificare streptococchi in pneumococchi e un cambiamento del cibo riporterebbe i pneumococchi a streptococchi. Questo ha mostrato anche che i batteri sono “spazzini” per natura ed essendo essenzialmente “scorte” di enzimi, modificano la loro forma e produzione di enzimi allo scopo di dissolvere fino al suo elemento più piccolo qualsiasi pezzo di tessuti morti sia presente.

Oltre al pH e al pleomorfismo, dobbiamo considerare un concetto molto importante — la differenza tra i sintomi di una malattia e la condizione della malattia stessa. Nel pleomorfismo, una cosiddetta specie è solo uno stadio nel ciclo di crescita di una famiglia di esseri. Ogni membro ha funzioni diverse e un aspetto molto diverso dagli altri.

Quello che la maggior parte della gente chiama “malattia” in realtà è un sintomo o una raccolta di sintomi. Per esempio, i tumori e i vari tipi di cancro sono sintomi, e il tentativo di combatterli li ha portati alla quantità epidemica di cui siamo oggi testimoni. Ciò che la gente comunemente considera cause di malattia, sono sintomi. In questa categoria ci sono i batteri, lieviti e i loro discendenti. Quando i germi sono coinvolti in una malattia producono o influenzano il corpo nel produrre sintomi secondari.

La medicina ortodossa ritiene che questi sintomi secondari siano la malattia. La risposta però giace nella condizione del terreno biologico. Tutti i suoi valori sono in equilibrio? O sosterrà lo sviluppo di ospiti indesiderati? Una volta che l’equilibrio viene turbato, si entra in un circolo vizioso. Quando il pH del corpo è alterato, i suoi tessuti hanno una condizione acida. Questa condizione deriva da molte cose, principalmente dal tipo di alimenti consumati e da scarsa digestione.

Quando la digestione non avviene correttamente i cibi fermentano o vanno in putrefazione. Negli stadi iniziali dello squilibrio, i sintomi esterni generalmente non sono molto intensi e di solito sono “trattati” con i farmaci. Questi includono, fra gli altri, sintomi come:

  • Eruzioni della pelle
  • Emicranie
  • Allergie
  • Raffreddori e influenza
  • Sinusiti

Aumentando lo squilibrio nel terreno biologico, si presentano condizioni più gravi come ghiandole indebolite, organi e sistemi che iniziano a capitolare — tiroide, surrenali, fegato, ecc.

Sfortunatamente il trattamento dei sintomi con i farmaci al fine di farli scomparire ha un ruolo principale nel far comparire sintomi più gravi in seguito. Ma la maggior parte della gente non considera o non realizza questo quando va dal medico per risolvere rapidamente la “malattia”.

Anche la maggior parte dei medici non è consapevole, o semplicemente segue la corrente. L’avvicinamento medico militaristico è la prevaricazione della terapia artificiale su quella naturale, dei veleni (farmaci) sul cibo. La mancanza di comprensione crea paura, ma quando comprendiamo che sia la salute che la malattia sono create dal nostro modo di vivere e dalle nostre abitudini alimentari, la paura dei “germi” scompare.

Il nostro sistema immunitario é collegato inevitabilmente con il pianeta Terra dato che il nostro corpo è costruito con i suoi elementi. La Terra, presa nella sua interezza come geosfera, ha il suo proprio sistema immunitario, un sistema che si autoprotegge, si rigenera, guarisce. Quando non siamo allineati con quel sistema, o danneggiamo quel sistema, il risultato inevitabile è la nostra propria degenerazione.

Anche il British Medical Journal del novembre 1950 ha ammesso: “Nonostante la massima attenzione, una intensa contaminazione da batteri del siero dei vaccini è inevitabile durante la sua preparazione, e possono essere presenti non meno di 500 milioni di organismi per ml…” Questo è assolutamente vero, ma se fosse altrettanto vero che i batteri causino la malattia, ognuno che ricevesse la sua prima vaccinazione morirebbe nell’arco di 24 ore dall’inoculazione.

La storia

Rudolf Virchow, il padre della teoria dei germi, ha dichiarato nei suoi ultimi anni: “Se potessi rivivere la mia vita, la dedicherei a provare che i germi cercano il loro habitat naturale — i tessuti malati — invece di causare malattia”.

Pasteur (1822-1895) e Paul Ehrlich (1854-1915) hanno dato congiuntamente al mondo civilizzato le dottrine della teoria della malattia di microbiologia e immunologia prima della scoperta delle vitamine, degli elementi traccia e di altre sostanze nutrienti. Per i loro sforzi e discutibili scoperte, i vaccini diventarono di moda e furono promossi da eminenti scienziati.

Antoine Béchamp

Il Dr. Antoine Béchamp, uno dei primi batteriologi al mondo e contemporaneo di Pasteur, fece grandi scoperte scientifiche e alcune delle menti più elevate del suo tempo hanno accettato le sue teorie e le sue scoperte come fatti sicuramente certi.

Béchamp ha ottenuto così tanti conseguimenti che sono state necessarie otto pagine di un giornale scientifico per elencarli quando è morto.

  • Tra molte altre cose, ha salvato l’industria francese della seta dalla moria dei bachi da seta, sotto il naso di Pasteur, che era stato incaricato di risolvere il problema.
  • Ha descritto chiaramente il processo della fermentazione per quello che è: il processo di digestione di esseri microscopici.
  • E’ stato il primo ad affermare che il sangue non è un liquido, ma un tessuto fluente.
  • Ha sviluppato un processo economico per la produzione dell’anilina che ha dato inizio all’industria della tintoria.

Ciò che rende la teoria dei germi così pericolosa è che sembra così ovviamente vera. Ma è vera solo parzialmente.

Bechamp affermava: “Non c’è alcuna dottrina così falsa che non contenga un granello di verità. È questo vale anche per la dottrina sui microbi.” Béchamp ha scoperto i Microzimi (chiamati ora genericamente micro-organismi) e che i germi sicuramente sono il risultato, non la causa della malattia.

Attraverso i suoi esperimenti ha mostrato che le caratteristiche vitali delle cellule sono determinate dal terreno in cui i loro microzimi si alimentano, crescono e si moltiplicano nel corpo umano. Sia le cellule normali che i germi hanno i loro compiti specifici. Le cellule organizzano i tessuti e gli organi del corpo umano. I germi puliscono il sistema e lo liberano dall’accumulo di materia patogena e mucoide. Inspiriamo costantemente circa 14.000 germi e batteri all’ora. Se i germi sono così nocivi, perché non moriamo?

Nei primi stadi di infiammazione (formazione di pus,) i batteri presenti sono gli streptococchi ma man mano che i globuli rossi e i tessuti si disintegrano ulteriormente gli streptococchi si trasformano in stafilococchi — cioè cambiano in una forma adeguata al nuovo ambiente dei tessuti morti.

I batteri non hanno alcuna azione sulle cellule vive, solo sulle cellule morte. Non sono la causa della malattia ma il risultato. In molti casi di polmonite i pneumococchi appaiono sulla scena da 36 a 72 ore dopo l’insorgenza della malattia.

Louis Pasteur

Il lavoro di Béchamp nel campo della Biologia avrebbe potuto rivoluzionare la medicina con una profonda intuizione sulla natura della Vita. Ma in un mondo politico, si è trovato a dover fronteggiare uno scaltro politicante connesso a ricchi poteri: Louis Pasteur.

Antoine Béchamp era uno scienziato, mentre il farmacista Pasteur era un chimico, senza alcuna educazione nelle scienze umanistiche, e un inserzionista pubblicitario, ha plagiato la ricerca di Béchamp, l’ha distorta, l’ha sottoposta all’Accademia Francese della Scienza come sua propria!

E rendendo pubbliche queste scoperte, Pasteur ha avuto un gran seguito che lo acclamava come un genio della scienza. Pasteur è stato responsabile in grande parte delle stragi di animali per la sperimentazione nella ricerca medica.

Pasteur ha utilizzato preparazioni ottenute da tessuti di animali malati iniettandole poi in animali sani rendendoli a loro volta malati. Questo ha dato l’apparenza che i germi causino la malattia, quando in realtà queste preparazioni erano estremamente velenose.

Questa non è una procedura scientifica, ma dimostra semplicemente il fatto che si può far ammalare qualcuno avvelenando il suo sangue.

Basandosi sulla sua teoria dei microzimi, Béchamp diede enfatici avvertimenti contro l’invasione diretta e artificiale del sangue.

Visita anche questo sito: www.arnoldehret.it

Tea? No grazie. non siamo inglesi.

Stiamo preparando un incontro al circolo per Sabato 31 Maggio in cui ci confronteremo sulla questione.

FERMIAMO I NUOVI OGM (TEA) A PARMA ED OVUNQUE.

E’ dagli anni 80 che le grandi corporation portano avanti una campagna per la conquista di una posizione di monopolio nella produzione di cibo
a livello globale. ( L’esatto contrario della politica di ‘filiera corta’ che ogni persona ragionevole si auspica venga incentivata).
Questa operazione che talvolta assume i tratti del conflitto armato si
sviluppa su più livelli:

Il Land Grabbing (1), che vede l’usurpazione di grandi superfici nei
paesi del sud del mondo da parte di vecchie e nuove forze coloniali.
Non pensiamo che questa pratica non ci riguardi. Se in alcune parti del
mondo i terreni fertili e le foreste tropicali vengono convertiti in
colture industriali causando l’annientamento delle comunità e degli
ecosistemi locali questo si ripercuote anche sui nostri territori. In
parte con l’inevitabile afflusso di persone in cerca di un luogo in cui
vivere. Soprattutto per il ben più problematico arrivo di prodotti a
basso costo che impongono alle realtà locali condizioni di concorrenza
insostenibili.

La latifondizzazione (2) : processo di concentrazione dei capitali e
delle superfici agrarie mediante strumenti economico-finanziari, che
vede in tutto l’occidente le aziende familiari dover cedere il proprio
posto ed i propri beni a poche grandi aziende se non alle compagnie
multiazionali. (In Italia dimezzamento delle aziende in 20 anni, in
Europa la metà delle terre coltivate sono gestite dal 3% delle
aziende). In questo processo riveste un ruolo cruciale il sistema di
contributi in agricoltura e l’introduzione di processi high-tech e di
macchinari enormi che favoriscono le grandi aziende che coltivano
grandi superfici. Questi metodi inducono anche la necessità di
“standardizzare’ la produzione. Quindi cloni e monocultura.

La distruzione dei modi di vita tradizionali e la proletarizzazione di
enormi masse contadine: Quello cui assistiamo oggi in Asia, in America
Latina od in Africa con lo spopolamento delle zone rurali e
l’emigrazione di massa verso baraccopoli immense o nazioni
economicamente dominanti è la riproposizione in grande scala di quello
che hanno attraversato i nostri nonni nel corso del ‘900 quando
l’industria alla ricerca di manodopera ha saccheggiato di braccia e di
memoria i monti e le campagne, affamati da secoli di sfruttamento di
stampo feudale. Ogni alluvione ci ricorda il costo di aver etichettato
come ‘improduttivi’ ed abbandonato tutti i luoghi non adatti ad uno
sfruttamento intensivo e meccanizzato. Così come la spessa coltre
violacea che si stende come un mare guardando verso nord dall’appennino
tosco-emiliano è uno dei segni eloquenti dei costi dell’iper-sviluppo
finalizzato al profitto di lobbies finanziarie nazionali e straniere.
Respirare veleno è forse un segno di raziocinio e civiltà (3)? Da
essere persone quasi totalmente autosufficienti ed in grado di
interpretare ed agire nel (proprio) mondo in autonomia, siamo ridotti
ad una massa di soggetti infantilizzati totalmente incapaci di aver
cura di sé e dei propri cari. Con conoscenze così specializzate da
risultare scandalosamente inutili al di fuori di un contesto
professionale. Completamente dipendenti per il soddisfacimento di ogni
bisogno, compresi quelli essenziali, da un sistema di produzione
globalizzato che lascia tutte e tutti alla mercè delle fluttuazioni di
borsa e dei piani di poche, potentissime, spesso clinicamente
psicopatiche, persone. Il Boom economico si è sgonfiato da un pezzo e
noi ci ritroviamo con la guerra di nuovo alle porte, ma con un
territorio, una società, ed una cultura avvelenati da 70 anni di
spettacolo, ciminiere e diserbanti.

Le colture Geneticamente Modificate hanno un ruolo fondamentale in
questo processo di spoliazione di beni comuni, di libertà e di dignità.

Grazie al sistema dei brevetti aggravano la privatizzazione del cibo
fino a sancire la proprietà delle linee genetiche ed imporre i propri
prodotti al mercato. (4)

Sono di soia e mais GM le gigantesche monoculture che devastano regioni
immense (nell’ordine di decine di migliaia di ettari) di tutti i
continenti. Saranno OGM le monocolture italiane, secondo i piani del
CREA e delle lobbies biotech. Ad esempio quella della vite per la
produzione di prosecco e di spumante, quella del pomodoro da industria,
quella del kiwi e del melo o del nocciolo che stanno causando danni
gravissimi ai territori interessati. (5)(6)(7) Per tutte queste specie
(escluso al momento il nocciolo) sono state presentate richieste di
sperimentazione di varietà manipolate con tecniche NGT o TEA. Cui
aggiungere riso, frumento, basilico, melanzane, peri, pompelmi. Un
paniere completo di varietà vegetali ‘Made in laboratorio’.

E’ peculiare il caso di edivite: spin off dell’università di verona
protagonista della sperimentazione in pieno campo di viti geneticamente
modificate. In questa operazione emergono chiaramente due elementi:

Uno dei meccanismi classici con cui si privatizzano i profitti derivati
dalla ricerca pubblica: la creazione di start-up a capitale misto o
completamente privato che sviluppano e commercializzano prodotti
derivati dai risultati della ricerca ‘di base’. (8)

L’attivismo delle istituzioni universitarie nel promuovere campi di
ricerca più dispendiosi e più attrattivi per l’industria a discapito
dell’interesse comune (9); anche la retorica secondo cui il danno
ambientale sarebbe compensato dalla creazione di posti di lavoro e
dalla ridistribuzione della ricchezza è ampiamente smentita da tutti i
dati che hanno visto gli occupati in drastico calo ed i profitti in
continua ascesa. Gli elementi principali per la produzione di margini
di guadagno sempre più rivelanti stanno proprio nell’esternalizzazione
dei costi ambientali e sociali, di cui le aziende non si fanno carico e
nello sfruttamento dei lavoratori. Il nostro paese è tristemente noto
per le forme schiavistiche con cui si organizza il lavoro agricolo
attraverso la figura dei ‘caporali’ che reclutano per le aziende
interessate la manodopera a salari da fame di persone spesso rese
irregolari quindi ricattabili e senza nessuna tutela.

Sono GM i mangimi con cui si ingrassano animali (spesso GM pure loro)
nei lager chiamati allevamenti intensivi. Questi luoghi orrendi
costituiscono, oltre che uno scandalo etico, una eccezionale fonte di
inquinamento ed un inaccettabile serbatoio di super batteri. La
produzione industriale di carcasse è prima di tutto un allevamento
specializzato di batteri resistenti agli antibiotici e di possibili
zoonosi. Il caso dei batteri resistenti, generato dal tentativo
criminale di supplire con la chimica farmaceutica alle condizioni
oscene in cui vengono mantenuti gli animali, oltre ad essere un enorme
problema sanitario è una formidabile dimostrazione di come una politica
produttiva condotta in forma di ‘guerra alla natura’ è destinata a
fallire miserabilmente. I microorganismi si evolvono più velocemente
delle tecniche di laboratorio. Non arriveranno un supercomputer o nuove
tecniche genetiche a cambiare questo semplice fatto. Il passaggio dalla
chimica alla biotecnologia, di cui gli OGM sono uno degli aspetti
chiave, è solo la forma con cui l’industria guidata dalla tecnoscienza
vuol continuare a trarre profitti da territori e da vite già spremuti
al massimo delle possibilità attuali. L’inquinamento del genoma segue
quello già gravissimo di acqua (10), aria e suolo. Ed ovviamente dei
nostri stessi corpi (e del nostro senso critico).

Anche la biotecnologia ha già dato ampiamente prova dei suoi insuccessi
(11).

“La domanda di carne di maiale magra ha portato l’industria suina a
selezionare maiali che non solo soffrono di più di problemi agli arti e
al cuore, ma che sono più soggetti a irritabilità, paura, ansia e
stress. Gli animali troppo stressati preoccupano l’industria perché
l’animale stressato produce più acidi e la qualità della carne ne
risente. Quando il professor Lauren Christian della Iowa state
University annunciò nel 1995 di avere scoperto ‘il gene dello stress’
l’industria lo rimosse dal genoma pensando così di risolvere il
problema. Sfortunatamente i problemi con le carni sono aumentati e i
maiali hanno continuato ad essere così stressati che persino un
trattore che passi vicino ai capannoni in cui sono rinchiusi può
uccidere gli animali.

L’impostazione riduzionistica che descrive una relazione univoca tra
singoli geni e fenomeni complessi come lo ‘stress’ è ormai ampiamente
smentita (12). Questo non ha dissuaso l’industria e la scienza dalle
proprie mire di controllo.” (J.S. Foer, Se niente importa, perché
mangiamo gli animali? Guanda editore)

Altri esempi significativi del fallimento totale dell’ideologia
biotecnologica sono: il mais bt. prodotto aggiungendo tratti genetici
del bacillus thuringensis (un fungo utilizzato come pesticida in
agricoltura biologica). Il risultato è stato quello di rendere alcuni
insetti resistenti alle tossine del bacillus rendendolo oltretutto
inutilizzabile da chi ne faceva un uso corretto. Già 10 anni fa l’EPA
(Environmental Protection Agency) statunitense chiese di limitare l’uso
di mais GM e di intervenire con corrette pratiche agricole, prima su
tutte la rotazione delle colture, per tentare di limitare una invasione
di diabrotica resistente che distruggeva le colture. La stessa
coldiretti, oggi tra i principali sponsor delle TEA, denunciava il
sistematico aumento dell’uso di pesticidi là dove si era imposto l’uso
di varietà ingegnerizzate già nel 1999. Non è in nessun modo
sostenibile, infatti nessuno lo fa al di là degli slogan pubblicitari,
che le ‘nuove’ tecniche di editing genetico risolvano problemi come
quello della resistenza che i patogeni acquisiscono con impressionante
facilità.

Anche le erbe infestanti acquisiscono resistenza agli erbicidi così che
si genera una corsa sfrenata a produrre varietà sempre più modificate
per resistere a dosi sempre maggiori di veleni vecchi e nuovi.

Trenta anni fa ci furono grandi mobilitazioni. Gli sforzi generosi di
chi ha offerto tempo e passione, a rischio della propria sicurezza, per
questa causa, hanno fermato la produzione di OGM in Europa. Ma ecco che
al solito ciò che viene messo alla porta si ripresenta dalla finestra o
torna attrezzato per sfondare tutto ed entrare comunque. Così i TEA non
si presentano a caso accompagnati da una pressante campagna per la
diffusione di impianti nucleari contro cui si sono espressi ben 2
referendum. Impianti indispensabili (in aggiunta alle energie
finto-green che stanno assumendo grande importanza nel bilancio della
distruzione estrattivista in Italia) per la realizzazione
dell’industria 4.0 che vede anche il comparto agricolo ristrutturato a
suon di droni, sensori e centraline satellitari. Referendum rimasti
lettera morta anche per quel che riguarda la gestione pubblica
dell’acqua altra grande questione che riguarda tutte e tutti. Specie in
agricoltura.(13)

Crediamo opportuno che chiunque abbia a cuore l’ambiente e la propria
salute ed aspiri ad una società umana libera di evolversi sgravata
dall’oppressione parassita della finanza e del grande capitale debba
mobilitarsi oggi contro la folle corsa verso il disastro
ipertecnologico ed ultraliberista di cui l’introduzione generalizzata
di Organismi Geneticamente Modificati costituirà un importante
passaggio.

Conosciamo bene la frustrazione ed il senso di impotenza di chi
ostinatamente continua a battersi contro progetti transnazionali
sostenuti da interessi così potenti e spietati da non curarsi dei
disastri che causano né tantomeno delle legittime obiezioni di chi a
ciò si oppone.

Le difficoltà e lo sconforto non possono essere alibi per continuare ad
accettare che gli stati di cui siamo cittadini continuino il programma
di ‘valorizzazione’ del pianeta che ne sta comportando la crisi
ecologica ogni giorno di fronte ai nostri occhi.

Siamo noi occidentali che per primi dobbiamo essere disposti a cedere
una parte della nostra opulenza e del nostro privilegio per
riequilibrare la distribuzione delle risorse del pianeta terra verso i
gruppi umani che non vi hanno accesso e verso il non umano senza il
quale la nostra sopravvivenza non è possibile.

Non è più il tempo di fare le battaglie per il reddito, di rivendicare
una vita agiata per noialtri mentre assistiamo in diretta allo
sterminio del popolo palestinese. Di chiedere di essere inclusi nel
sistema che comporta la devastazione dell’ecosistema tutto. È tempo di
ripensare la nostra idea di benessere, la nostra idea di ricchezza.
Occorre smentire una volta per tutte la novella che narra di fonti di
energia che non costano nulla. Quando una macchina compie un lavoro
destinato ad un essere umano non è detto vi sia un risparmio di energia
ma al contrario spesso ne è richiesto un consumo enormemente maggiore.
Ciò è tanto più vero tanto più è complessa l’infrastruttura di cui
questa è componente. Fino al parossismo dell’agricoltura 4.0 con i suoi
sensori, le sue centraline, i suoi satelliti ed i suoi datacenter.
Quando coltiviamo cibo noi stiamo producendo energia. Il bilancio
energetico dell’agricoltura industriale è così mostruosamente
inefficiente che nessuno può seriamente affermare che sia
eco-sostenibile sfamare il mondo con i droni e gli OGM. Una quantità
sbalorditiva di gigawatt di energia vengono consumati ogni giorno
perché non ci sappiamo orientare nei luoghi che abitiamo e ci facciamo
trasportare dai navigatori. Perchè chiediamo al telefono ogni maledetta
informazione senza mandare a memoria un tubo. Fa fatica persino
ricordare. E faticare è brutto. Lo fanno i poveri. Si può faticare solo
in palestra dopo aver consumato una quantità di proteine che sfamerebbe
un villaggetto in Africa.

La sinistra progressista e borghese continua a spacciare l’utopia
mercantile di un mondo dove, sbarazzatisi di qualche cattivone
capitalista potremo finalmente stare in panciolle mentre una grande
fabbrica automatizzata produrrà ciò che è necessario alla vita di una
popolazione intenta nello svolgere i propri hobbies, fare sport,
viaggiare, gustare aperitivi. L’idea è che se in tutto il mondo si
potrà vivere in questo modo tutti saranno finalmente felici. Anche
ammesso che tutto il mondo voglia plasmarsi a immagine dell’occidente,
cosa totalmente falsa, residuo odioso dell’universalismo missionario e
coloniale, è noto e fuori discussione che non vi siano risorse
materiali per attuare questo disegno. È solo un mito creato dalla
necessità del capitale di estendere i propri mercati; la
giustificazione delle imprese coloniali impegnate via via
nell’esportare il vangelo, il progresso, la democrazia. Ed una
confortante scusa per godere del proprio privilegio senza odiosi sensi
di colpa. I proletari sanno che tutto questo non avverrà mai. Che il
potere e la ricchezza non verranno ridistribuiti spontaneamente da
coloro che cospirano costantemente per concentrarne nelle proprie mani
quote sempre maggiori Ed eleggono nazifascisti. Per essere almeno i
primi tra gli ultimi.

I proletari conoscono invece la fatica. La forza del proprio corpo che
lavora. Lavoro che può irrobustire o usurare o uccidere. Il lavoro di
una persona libera, lo sfruttamento di chi sta sotto il giogo del
padrone, dello stato, del sistema industriale.

I proletari conoscono la violenza. Quella che subiscono ogni giorno col
ricatto del salario o dell’indigenza. La violenza di dover obbedire col
rischio di poter rimanere senza casa, senza risorse, senza sostegni. I
poveri conoscono la violenza di poter essere venduti e comprati, usati,
trasportati, rinchiusi, seviziati.

Il sistema di produzione e consumo in cui ci siamo ritrovati incastrati
si alimenta crudelmente e senza sosta di ogni forma di vita e di
energia.

Affinchè un reale cambiamento del contesto globale avvenga dobbiamo
essere i primi ad essere disposti a cambiare realmente le nostre vite.
Rifiutarsi di proseguire sulla strada della guerra totale per il
controllo di risorse sempre più rare.

Ciò significa fare delle rinunce. Al molto di superfluo di cui ci
circondiamo. Soprattutto rinunciare al conforto morale di un comodo
attivismo dopolavoriale. Se la rivoluzione non è un pranzo di gala,
l’insurrezione non è una sfilata variopinta e l’ecologia non è il
capitalismo del silicio e del litio. Nè può limitarsi alla coltivazione
di verdure biologiche. In un momento in cui le possibilità
dell’opposizione legale sono confinate ad un sommesso borbottare per il
realizzarsi dei programmi spudorati del potere è necessario fare un
discorso serio sulle modalità, le forme, gli strumenti con cui
affrontare le nostre mobilitazioni. Con cui esercitiamo la nostra
azione politica. Le basi su cui impostare la discussione dovranno
essere i nostri desideri, le nostre possibilità e le nostre attitudini
etiche, pratiche. Il codice penale dovrà essere considerato un rischio
da tenere in considerazione. Mai un fondamento morale cui riferirsi. Al
di là dei limiti delle democrazie in sé, l’attuale assetto statale ha
perso gran parte delle caratteristiche di una democrazia liberale. E’
bene che coloro che intendono realmente opporsi ai disegni che vanno
delineandosi affrontino una riflessione che prenda atto dello stato
delle cose.

Le comode vie della protesta simbolica e dello sdegno un po’ ipocrita
hanno perso ogni credibilità. Non hanno nessuna forza. Il modello del
contropotere ha preso così tante batoste che può essere promosso solo
da chi ignora completamente la nostra storia nazionale degli ultimi 50
anni (Genova 2001 compresa). Da chi fa finta che le sollevazioni
popolari del mediterraneo arabo non siano state soppresse da feroci
regimi militari. Oppure da chi utilizza il movimento come leva per
acquisire posizioni personali.

Non possiamo più delegare la fatica del vivere. Non dobbiamo più
delegare l’organizzazione delle comunità umane al sistema della finanza
globalizzata o agli stati nazionali. Non vogliamo più delegare le
azioni necessarie a ridimensionare le pretese di un gruppo dirigente
sempre più esclusivo e strafottente.

Iniziamo qui e ora a riprenderci la terra, a riappropriarci del nostro
tempo, del nostro lavoro, delle nostre intelligenze. Celebriamo La Vita
che nonostante tutto sorge continuamente. Celebriamo le vite
innumerevoli nella loro diversità.

Abbandoniamo le strade battute della concertazione e del compromesso.
Quantomeno non limitiamoci a quelle.

Mostriamoci disponibili a mettere in discussione la nostra tranquillità
e la nostra sicurezza perché ne possano avere un po’ coloro che non ne
hanno per niente. Non chiediamo giustizia. Pratichiamola!

Smettiamo di lamentarci ed impariamo a mettere in discussione per
davvero da un punto di vista pratico, strategico, logistico lo status
quo che ci raccontano immutabile.

Per quanto tempo ancora ci sottrarremo alle nostre responsabilità?

(1) I padroni della terra: rapporto sull’accaparramento della terra
2022, FOCSIV (2) Liberare la terra dalle macchine, manifesto per
in’autonomia contadina e alimentare; Atelier Paysan; Libreria Editrice
Fiorentina (3) Rapporto qualità aria ARPAE 2023 (4) Perchè fermare i
nuovi OGM; S.Mori, F.Paniè; TerraNuova
(5) https://www.marciastoppesticidi.it/index.php?option=com_tags&view=tag&id[0]=66&Itemid=1579&lang=it (6) M.Ciervo Il pomodoro da industria in Italia;
(7) https://it.ejatlas.org/conflict/noccioleti-a-viterbo
(8) http://www.lab-ip.net/le-imprese-spin-off-della-ricerca-pubblica/
(9) https://ilsalvagente.it/2021/04/23/119219/ ; https://serenoregis.org/2019/09/20/ecco-come-il-pentagono-condiziona-e-finanzia-la-ricerca-scientifica-in-italia-antonio-mazzeo/ ; https://home.ba.infn.it/~nicotri/sito-nardulli/HIGHTECH.html
(10) note sull’inquinamento da pesticidi in Italia; ISPRA rapporto
nazionale pesticidi nelle acque
(11) https://fr.boell.org/it/2023/03/09/ingegneria-genetica-colture-ogm-piu-pesticidi (12) Su genetica ed epigenetica si veda il blog Nuova Biologia della Drsa Daniela Conti
(13) S.Albertazzi, Agricoltura industriale e acqua nella pianura
piacentina.